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Le ipotesi di incompatibilità degli incarichi dirigenziali o equiparati
L'istituto ha la funzione di contrastare fenomeni corruttivi e presidiare l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche

Di seguito le norme, adeguatamente selezionate per la parte di specifico interesse contenute, in riferimento all’istituto dell’incompatibilità nel d.lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013.

Le norme

Art. 1- Definizioni- comma 2 lett. h)  j) e k)
(……..)
h) per «incompatibilità», si intende l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

j) per «incarichi dirigenziali interni»,  si intendono gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 appartenenti ai ruoli dell’ amministrazione che conferisce l’incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni…

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