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Lavoro straordinario: inammissibile la sostituzione con il riposo compensativo
La Direzione centrale della Finanza Locale del Ministero dell’Interno ha risolto l’incertezza al riguardo

La Direzione centrale della Finanza Locale del Ministero dell’Interno, con il parere del 25 febbraio, ha precisato che le future prestazioni di lavoro straordinario effettuate in occasione del referendum costituzionale del 29 marzo non potranno essere commutate in riposo compensativo in luogo della regolare retribuzione.

Le circostanze

All’origine la richiesta di un dipendente autorizzato al lavoro straordinario in periodo elettorale, indirizzata verso l’ente di appartenenza, riguardante la possibilità di ricevere come corrispettivo del pagamento dovuto il riposo compensativo. Di conseguenza l’ente, una volta provveduto ad autorizzare il lavoro straordinario in ottica referendaria, ha esposto alla Direzione centrale della finanza locale un quesito riguardante appunto le spese per le quali è consentito il rimborso dello Stato. Successivamente ha anche chiesto delucidazioni, in ipotesi di risposta affermativa, circa le modalità operative di rendiconto dei riposi compensativi considerata la mancanza di una disciplina univoca a riguardo. Difatti la circolare n. 2/2020 della Direzione centrale della finanza non fornisce indicazioni precise.

Il parere e la normativa

Per sciogliere questa situazione di incertezza, gli addetti del Viminale hanno chiaramente fatto riferimento alla normativa vigente in materia: Il DL 8/1993, convertito nella Legge 68/1993 a sua volta modificata dalla legge di stabilità del 2015 non prevede la sostituzione delle ore di straordinario elettorale prestato con i riposi compensativi, e dunque non c’è margine di rimborso da parte dell’Erario. A parere della Direzione centrale non vi è comunque nessun esplicito impedimento circa l’accoglimento di questa richiesta da parte dell’ente qualora l’aggravio incomba sul bilancio dello stesso. In realtà la disciplina contrattuale del personale di comparto, ai sensi del contratto del 14 settembre 2000 come integrato dal contatto 5 ottobre 2001, impedisce questa specifica tipologia di conversione, fermo restando che a suo tempo l’ARAN precisò che il costo dei riposi compensativi fondato sulle prestazioni di lavoro straordinario deve gravare sul bilancio dell’ente.
Si sostanzia dunque una netta differenza rispetto alla normale disciplina del lavoro straordinario prevista dall’art. 38, comma 7, del contratto 2001.


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