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Milleproroghe: portale unico, per mobilità e scorrimento degli idonei, sanatoria per le assunzioni disposte senza la previa mobilità
La legge di conversione al decreto Milleproroghe prevede adempimenti rilevanti in materia di mobilità delle pubbliche amministrazioni: una sintesi

La legge di conversione al decreto cosiddetto “Milleproroghe” ha previsto adempimenti rilevanti in materia di mobilità delle pubbliche amministrazioni e di scorrimento degli idonei dalle proprie graduatorie e da quelle di altri enti, nonché una sanatoria per eventuali irregolarità effettuate nella richiesta della mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34-bis del d.lgs. 165/2001.

Le disposizioni normative

Tra gli emendamenti inseriti in sede di conversione in legge del Decreto “Milleproroghe” vi è anche quello previsto all’art.1 comma 10-octies secondo cui:
A decorrere dal 1° marzo 2020, le amministrazioni pubblicano i bandi di mobilità di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel portale internet del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di pubblicazione nel sito di cui al predetto articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni, dei bandi di concorso per l’accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, ai sensi dell’articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti di validità delle graduatorie medesime. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 34-bis, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le assunzioni effettuate in deroga agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo sono fatte salve a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo”.

Portale Dipartimento Funzione Pubblica

Si ricorda come l’art. 30, comma 1, del d. lgs. 165/2001 disciplini la mobilità volontaria e attualmente prevede che “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza…

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