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«No» della Cassazione al riallineamento degli stipendi verso l'alto

di VINCENZO GIANNOTTI (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

L’inserimento all’interno di un ente locale di personale proveniente da altro ente, al quale nel passaggio è stato permesso di conservare il migliore trattamento retributivo di origine, confluendo la differenza in un assegno «ad personam» non riassorbibile, non consentono agli altri dipendenti, di pari qualifica e funzioni, di chiedere al giudice il riallineamento della loro retribuzione a quei redditi. Sono queste le indicazioni della Cassazione (sentenza n. 2718/2020) che ha negato ai dipendenti della Provincia di vedere aumentato il loro stipendio di base al medesimo livello del personale assorbito.

La vicenda

A seguito del trasferimento del personale ex ANAS nei ruoli della Provincia, le parti collettive hanno riconosciuto ai lavoratori trasferiti un assegno personale non riassorbibile “trasformato” in retribuzione individuale di anzianità. I dipendenti della Provincia, hanno allora rivendicato, davanti al giudice del lavoro, il loro diritto a percepire il medesimo trattamento retributivo dei dipendenti trasferiti in considerazione dello svolgimento delle medesime funzioni a parità di qualifica contrattuale. La Corte d’appello, confermando le decisioni del Tribunale di primo grado, ha escluso il diritto reclamato in considerazione sia della diversa storia lavorativa dei lavoratori transitati nei ruoli provinciali, sia in quanto l’assegno ad personam attribuito discendeva da disposizioni legislative contenute nel Dpcm 448/2000, emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del Dlgs 112/2008. La questione è giunta in Cassazione, in quanto i ricorrenti hanno evidenziato l’errore dei giudici che non hanno correttamente tenuto conto che, la differenza di retribuzione, non avesse fondamento normativo. In altri termini, gli assegni non riassorbibili, conservati dai dipendenti ex ANAS, violerebbero l’articolo 2 comma 3, del Dlgs 165/2001, non potendo essere giustificato dal richiamo al Dlgs 112/1998 che ha previsto solo il mantenimento della posizione retributiva goduta presso l’ente.

La conferma della Cassazione

Per il giudice di legittimità la questione sollevata dai dipendenti di vedersi allineato il loro stipendio verso l’alto non può essere scrutinato in modo favorevole per due rilevanti ragioni. La prima è che l’invocata nullità dell’assegno non riassorbile, per violazione della normativa sul testo unico del pubblico impiego (articolo 2 del Dlgs 165/2001), escluderebbe sin dall’origine la possibilità che altri dipendenti possano rivendicare il medesimo trattamento. Infatti, l’atto nullo obbliga l’amministrazione al recupero di quanto illegittimamente erogato e, a maggior ragione, non può far sorgere un diritto soggettivo in capo ad altri soggetti che dello stesso atto non siano destinatari. La seconda ragione risiede nel fatto che, il Dl 333/1992, ha da tempo disposto la soppressione, con effetto retroattivo, dell’allineamento stipendiale. La Consulta ha, d’altra parte, ritenuto la norma corretta con conseguente dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, precisando come fosse da considerare priva di giustificazione «l’estensione di un trattamento riconosciuto ad personam ad una intera categoria di dipendenti conseguente al fatto, del tutto accidentale, che un soggetto dotato di un trattamento “personalizzato” più favorevole venga a inserirsi nell’ambito di tale categoria» (Corte costituzionale n. 6/1994). Ricorda, infine, la Cassazione come il principio di pari trattamento di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in sede contrattuale, dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in funzione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate e delle diverse carriere professionali.


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