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Il tempo a disposizione per preparare i concorsi è incomprimibile
Il Consiglio di Stato ha sancito che il termine previsto dalla norma è derogabile solo dal legislatore

Il Consiglio di Stato, mediante la sentenza 1006/2020, ha affermato il principio che nell’ambito delle procedure concorsuali pubbliche il novero di tempo minimo a disposizione dei candidati per ultimare la preparazione non è riducibile. Il giudizio era stato instaurato da un concorrente a una procedura selettiva di mobilità tra enti per un posto da dirigente amministrativo.

La disciplina in materia

Questa la normativa di riferimento ai sensi del comma 3 art. 6 del d.P.r. 487/1994: “Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.” La ratio è volta alla tutela dell’interesse del partecipante al corretto e trasparente svolgimento del concorso, mediante la predisposizione di un termine procedimentale.

Il contenuto della Sentenza

Secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato il termine, che non è limitabile da eventuali esigenze del caso concreto richiedenti tempistiche più brevi, è espressione di un principio garantito prevalente su ogni altra previsione del bando circa il periodo interessato dall’espletamento della procedura. Inoltre il cambiamento relativo alla data di colloquio proposto dal concorrente e rifiutato dalla PA, anche se antecedente ai 20 giorni previsti, non sostanzia una rinuncia al termine minimo di garanzia. Può invece inquadrarsi all’interno della fattispecie di un atto di buona volontà e collaborazione con l’ufficio pubblico, posto che l’illegittimità procedurale può essere sanata dalla presentazione spontanea senza riserve del candidato alla data prestabilita.
Facile a questo punto immaginare la decisione dei giudici di Palazzo Spada: illegittimità procedimentale e conseguente annullamento del provvedimento amministrativo relativo. La commissione esaminatrice dovrà quindi riconvocare il candidato-ricorrente per sostenere nuovamente la prova orale.

>> CONSULTA LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO


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