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Un solo candidato non giustifica la promozione automatica
Il Consiglio di Stato ha ritenuto annullabile il concorso illegittimo anche trascorso un anno

Un concorso interno della Pubblica Amministrazione, qualora presenti un solo candidato, è illegittimo perché in violazione del “principio di selettività”, nonché annullabile anche trascorso un anno. Questo è quanto deciso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 600/2020. La procedura “selettiva” si risolverebbe nella certificazione o addirittura ratifica di un risultato già scontato perdendo dunque le proprie finalità. In sede di autotutela può quindi procedersi alla correzione dell’esito falsato a prescindere dall’ammontare di tempo trascorso.

Il fatto

La vicenda è quantomai singolare: un dipendente pubblico, in esito a un concorso interno di cui era l’unico candidato, accede alla qualifica dirigenziale e stipula il nuovo contratto di lavoro. Trascorso quasi un anno la giunta comunale si riunisce e decide, mediante autotutela, di annullare la procedura concorsuale ritenuta invalida alla luce della presenza di un solo candidato e di risolvere quindi il rapporto contrattuale di lavoro.
Sussisteva però la correttezza formale del procedimento concorsuale, nonché una certa tardività nell’annullamento; infatti il segretario comunale aveva fissato in 45 giorni il termine massimo ai fini della revisione della procedura. Alla luce di queste risultanze il dipendente fa ricorso al TAR, che però lo respinge. La questione passa nelle mani del Consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio di Stato

La decisione del giudice di Palazzo della Consulta verte su un asse ben preciso: la procedura selettiva pubblica ha lo scopo di permettere l’accesso a determinati ruoli soltanto ai soggetti più meritevoli, in rispetto ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. Eccezioni a questo assunto sono consentite soltanto alla luce di circostanze eccezionali di ordine pubblico, dunque la peculiarità delle procedure concorsuali interne non è idonea a giustificare deroghe al principio di selettività.
Deve essere sempre garantita un’efficace verifica delle capacità e competenze del soggetto che ambisca a una promozione a un livello professionale superiore.
Circa il superamento del termine di 45 giorni, il Consiglio di Stato lo ha ritenuto non idoneo a “blindare” l’esito concorsuale, questo alla luce della natura puramente ordinatoria dei termini fissati per annullamenti d’ufficio.
Dunque l’assunzione, come definita dal testo del pubblico impiego, non va intesa in senso strettamente letterale, ma comprensiva anche delle selezioni e procedure interne volte a consentire la progressione di carriera del personale già inserito. La disciplina dell’annullabilità del provvedimento, per favorire l’individuazione e successiva composizione di eventuali illegittimità, non può mai rispondere a criteri rigidamente formalistici.

>> CONSULTA LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO


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