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Carenza di organico: la PA può negare il trasferimento al genitore con figli piccoli
Il Consiglio di Stato ha stabilito che la richiesta del dipendente può essere rigettata, seppur in ipotesi eccezionali

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 961/2020, ha statuito riguardante la facoltà per il genitore di figli minori di tre anni di trasferirsi in altro ufficio situato nella stessa Regione o Provincia dell’altro genitore, secondo quanto previsto dall’art. 42-bis del D.lgs 151/2001. L’esito è assolutamente rilevante: alla luce di quanto emerso, la Pubblica Amministrazione può legittimamente negare al dipendente il cambiamento di sede qualora l’ufficio di appartenenza versi in una situazione di grave mancanza di organico, individuata in una percentuale del 40% in meno di personale.
La disciplina esige per la concessione del trasferimento la “sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.”
È previsto un termine perentorio di trenta giorni per la risposta dell’amministrazione nonché una precisa motivazione che giustifichi l’eventuale dissenso.

La giurisprudenza

Si riscontra un orientamento giurisprudenziale univoco che assimila la mobilità tra le diverse amministrazioni e quella definita interna nella medesima amministrazione, estendendo tale interpretazione anche alle forze armate e ai Corpi di Polizia, fatte salve le specificità settoriali. Al contrario, sono rilevabili almeno tre diverse tesi circa l’interpretazione dei “casi ed esigenze eccezionali” opponibili dalla PA al lavoratore per motivare il negato trasferimento: anzitutto, l’ente potrebbe rifiutare l’assegnazione temporanea alla luce di anche solo di generiche carenze organizzative e di servizio. Un secondo indirizzo, del tutto antitetico, ritiene che l’ente debba fornire la prova dell’indispensabilità del dipendente pubblico nell’organico di quella specifica sede, per ragioni magari di professionalità e/o esperienza. Per il terzo orientamento, di carattere intermedio, il rifiuto può essere riferito a carenze di organizzazione della sede eccezionali, rilevanti e non direttamente riferibili al lavoratore istante.

Il contenuto della Sentenza

La pronuncia del Consiglio di Stato parte proprio dall’interpretazione ‘intermedia’ della norma, oltre a fornire una particolare casistica da cui si può evincere il carattere “eccezionale” che andrebbe ad assumere il rifiuto. L’ente infatti, gravato dall’onere probatorio, può negare il trasferimento: a) quando la sede di appartenenza del richiedente registri deficit organici pari o superiore al 40%, anche se riferiti all’ambito territoriale del Comando direttamente superiore; b) quando, pur non presentando una mancanza di quel livello, presenta comunque un vuoto di organico ed è ubicata in un contesto caratterizzato da particolari esigenze operative (emergenze terroristiche o di criminalità organizzata); c) quando l’istante ricopre una posizione di grande rilevanza all’interno della sede di appartenenza e non sia sostituibile con altro personale presente in essa o in altra sede da cui sia possibile il trasferimento; d) quando il richiedente è comunque impiegato in un programma o in una missione speciale ad altissima valenza operativa.

>> CONSULTA LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO.


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