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Assunzioni: le indicazioni delle sezioni della Corte dei conti (Parte I)
Focus dell'esperto sul mancato superamento del periodo di prova e la destituzione

Il mancato superamento del periodo di prova deve essere considerato equiparato al licenziamento per insufficiente rendimento, quindi preclude la possibilità di una nuova assunzione da parte di una PA. Le società pubbliche non possono assumere personale senza ricorrere a procedure concorsuali, neppure per tutelare dipendenti già utilizzati per lo svolgimento della specifica attività. Gli incarichi negli uffici di staff possono essere conferiti solamente come rapporti di lavoro subordinato e devono necessariamente essere svolti a titolo oneroso. Sono queste alcune delle indicazioni dettate dalle deliberazioni più recenti delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Il mancato superamento del periodo di prova e la destituzione

Per la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia Romagna n. 15/2020, “anche per il caso del precedente licenziamento a causa del mancato superamento del periodo di prova, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 2, terzo comma, del d.P.R. n. 487/1994, trattandosi di una fattispecie particolare che rientra nella categoria generale di dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento”. Tale disposizione stabilisce testualmente che “non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”. Ci viene detto che “l’intervenuta risoluzione unilaterale del rapporto pregiudica la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 2 del d.p.r. n. 487/1994, essendo assimilabile alla dispensa per insufficiente rendimento”.
Questa disposizione “impone il divieto di accesso al pubblico impiego per coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al d.p.r. n. 3/1957. Tale conclusione è supportata sia dal dato testuale della normativa applicabile ratione materiae sia dall’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione relativa ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego alla luce del principio di buon andamento della pubblica amministrazione previsto dall’art. 97, secondo comma, della Costituzione”.
Su questa base si deve trarre la seguente conclusione: “Dal raffronto tra l’istituto richiamato dalla norma generale (la “dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento” di cui all’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 487/1994) e quello previsto dalla disciplina di settore (la “dispensa dal servizio” per “l’esito sfavorevole della prova” ai sensi dell’art. 439 del d.lgs. n. 297/1994) emerge l’identità della ratio dei due istituti che si differenziano principalmente per la collocazione temporale nelle diverse fasi del rapporto, essendo la disciplina prevista per il periodo di prova una specificazione delle regole generali vigenti in materia di pubblico impiego. La diversa disciplina procedurale applicabile alla risoluzione unilaterale del rapporto da parte della pubblica amministrazione durante il periodo di prova non fa venire meno la sostanziale coincidenza dei presupposti con la fattispecie del “persistente insufficiente rendimento”. Inoltre, ” la giurisprudenza amministrativa è pacifica nell’individuare la ratio dell’istituto di dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento nell’esigenza di “tutelare la funzionalità e l’assetto organizzativo della pubblica amministrazione nei riguardi del comportamento del dipendente, che, complessivamente, denoti insufficiente rendimento dell’attività da lui prestata, con riguardo all’insussistenza di risultati utili, per quantità e qualità, alla funzionalità dell’ufficio” (cfr. ex multis, Cons. St., sez. IV, sent. n. 884/2017). In particolare, proprio l’esigenza di permettere alla pubblica amministrazione di valutare adeguatamente il rendimento professionale del vincitore del concorso determina la previsione normativa del periodo di prova obbligatorio, con una durata più estesa – nel caso specifico, pari a 6 mesi – rispetto al carattere facoltativo e alla durata limitata dei periodi di prova previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per i rapporti di lavoro privato. La suddetta ricostruzione ermeneutica risulta anche l’unica coerente con la necessità di assicurare il rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione”.

(1 – Continua nell’edizione di domani)


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