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Commissioni di concorso: alcune modifiche inserite nel Milleproroghe
Ecco cosa dispone un emendamento approvato nella fase finale della legge di conversione al Decreto Milleproroghe

La legge n. 56 del 19 giugno 2019 (cosiddetta “Legge Concretezza”) ha determinato alcuni dubbi interpretativi in merito alla remunerazione dei commissari di concorso scelti dall’esterno, tanto da giungere al parere della Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n. 440/2019) sulla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 12 secondo cui “Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un’amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell’autorizzazione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall’amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa”.

L’interpretazione dei giudici contabili

Secondo il Collegio contabile lombardo il comma 12, dell’art. 3, della legge n. 56 del 2019 va letto tenendo conto della disciplina generale in materia di incarichi conferibili ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 31 marzo 2001. La citata disposizione non si riferisce all’aspetto retributivo degli incarichi considerati bensì statuisce che gli stessi si intendono conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto, implicitamente distinguendo gli stessi dagli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio, ossia dagli incarichi esterni di cui all’art. 53, commi 7 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 per i quali sono previste specifiche verifiche ai fini dell’autorizzazione. In merito alla retribuibilità degli incarichi conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni, rileva il Collegio contabile, che ciò si evince in via indiretta dal successivo comma 14 dello stesso articolo 3 che stabilisce “Fermo restando il limite di cui all’art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego”, escludendo, quindi, l’applicazione del principio di onnicomprensività di cui all’art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001, per il personale dirigente destinatario degli incarichi in argomento. Pertanto, una diversa e più restrittiva lettura della disciplina contenuta nel comma 12 e nel comma 14 dell’art. 3, tendente ad affermare la possibilità di compensare gli incarichi in questione..

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