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"No" a requisiti di ammissione concorsuali sproporzionati rispetto al posto da ricoprire

di DANIELA DATTOLA (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

 

Nel nostro ordinamento giuridico vige il principio generale secondo cui la PA possiede un’ampia discrezionalità nella scelta dei requisiti di ammissione ad un concorso pubblico, temperato, tuttavia, dalla proporzionalità della scelta posta in essere, tenuto conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire. Di conseguenza, se, come nel caso di specie, non è rinvenibile una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il possesso del titolo di studio ulteriore rispetto alla laurea, esigito dalla PA per poter partecipare al concorso, e questi risulti eccessivo rispetto al posto da coprire, il bando di concorso ed il decreto interministeriale presupposto debbono essere annullati ed il concorrente deve essere ammesso alla procedura selettiva. Ciò, tanto più se questi possiede i requisiti previsti specificatamente dall’articolo 2 comma 6, Dpr 487/1994 e dall’Allegato A), CCNL ARAN per il posto di funzionario messo a concorso. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 535 depositata il 22 gennaio 2020.

La questione

Il ricorrente ha impugnato la sentenza numero 6223 del 5 giugno 2018 del TAR Lazio – Roma, sezione II quater, la quale ha rigettato il suo ricorso volto alla pronuncia di illegittimità del decreto adottato dal Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo di concerto con il Ministro per Semplificazione e e la Pubblica Amministrazione e del relativo bando di concorso per l’assunzione di 500 funzionari da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1 (ottava qualifica funzionale), in vari profili professionali, fra i quali anche quello di demoetnoantropologo, al quale il ricorrente era interessato.

I motivi di ricorso

Questo, perché, ad avviso dell’appellante, l’articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto interministeriale 204/2016 e l’articolo 3 del bando hanno preteso tra i requisiti di ammissione il diploma di specializzazione o il dottorato di ricerca od il master universitario di secondo livello e di durata biennale in materie attinenti il patrimonio culturale e, per quanto qui di interesse, anche in materie attinenti le discipline demoetnoantropologiche, non ritenendo sufficiente tale titolo post lauream se di durata annuale. Ad avviso del ricorrente, dunque, vi sarebbe stata una palese violazione: – dell’articolo 2 comma 6, Dpr 487/1994 e dell’Allegato A) del CCNL del comparto ministeriale, i quali, per l’accesso ai profili professionali di ottava qualifica funzionale, richiedono unicamente il diploma di laurea e non titoli post lauream; – dei principi del favor partecipationis e della ragionevolezza, in quanto l’articolo 3 comma 9 del decreto 270/2004 del MIUR non prevede distinzione alcuna tra master di durata annuale e master di durata biennale, essendo entrambi ricompresi tra i titoli post lauream del terzo ciclo di istruzione e con pari valore.

La sentenza

Il Collegio ha accolto il ricorso e sancito l’illegittimità dell’esclusione dalla partecipazione al concorso del ricorrente, rilevando che in materia concorsuale: – in generale, vigono i seguenti principi affermati dalla costante giurisprudenze: – la Pa che indice la procedura selettiva possiede un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, “… da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire” (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 5351/2012); – “… in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto , la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà” (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 2098/2012); – nel caso esaminato, la pretesa titolarità del master di secondo livello biennale, con esclusione di quelli, sempre di secondo livello, ma di durata annuale, non risulta giustificata in relazione al profilo di funzionario in questione, sia per il disposto dell’articolo 2 comma 6 del Dpr 487/1994 sia per quello previsto nell’accordo sindacale del 2010 propedeutico all’emanazione del bando di concorso, i quali per la copertura del posto di funzionario di ottava qualifica funzionale si limitano a richiedere il posto della laurea magistrale o di vecchio ordinamento.


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