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Le ferie non possono coprire il permesso a recupero che duri oltre la metà dell'orario di lavoro

 

di ARTURO BIANCO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

I congedi parentali possono essere fruiti a ore, per la metà della giornata di lavoro. L’arco temporale necessario per raggiungere il luogo in cui si svolgono le lezioni può essere giustificato dai permessi per il diritto allo studio, cosiddette 150 ore. Non si possono utilizzare le ferie per giustificare la durata superiore alla metà dell’orario di lavoro dei permessi brevi o a recupero. Sono queste le indicazioni dettate dai pareri Aran, rispettivamente Cfc nn. 22, 25 e 35, per il personale delle funzioni centrali. Queste indicazioni si possono applicare anche al personale delle funzioni locali, stante l’uniformità delle previsioni contrattuali.

Congedi parentali

In materia di fruizione a ore dei congedi parentali la contrattazione collettiva nazionale ha rinunciato a esercitare la possibilità di modificare la disciplina legislativa, possibilità peraltro espressamente consentita dal legislatore (articolo 32 del Dlgs 151/2001). La norma consente di optare nel congedo parentale tra la fruizione a giornate e quella a ore, che è prevista – in assenza di disposizioni contrattuali – in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero. Alla base di questa scelta contrattuale la volontà di non andare a interferire con scelte già fatte da numerose amministrazioni locali. Nel caso di fruizione a ore, occorre defalcare una frazione pari a 0,5 al monte delle giornate di congedo parentale spettanti. Permessi studio L’arco temporale necessario per raggiungere il luogo in cui si svolgono le lezioni può essere calcolato all’interno del tetto dei permessi delle cosiddette 150 ore ovvero del diritto allo studio. Siamo in presenza di una possibilità che i contratti nazionali riconoscono in via consolidata, anche se in modo implicito. Viene raccomandato di applicare i «principi di correttezza e buona fede, evitando ogni forma di abuso»; se ne deve trarre la conclusione che è necessario giustificare in modo specifico queste assenze con l’attestazione del mezzo di trasporto utilizzato e della relativa durata.

Permessi a recupero

Non si possono utilizzare le ferie per giustificare il periodo di permesso a recupero superiore alla metà dell’orario di lavoro. Occorre ricordare in premessa che i contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono che i permessi a recupero o brevi non devono superare la metà della giornata lavorativa in cui sono utilizzati, peraltro senza che nella stessa giornata possano di norma sommarsi altre tipologie di permessi. Sottolinea espressamente l’Aran «l’incongruenza che verrebbe a determinarsi nella giornata stessa (assenza per ferie relativa all’intera giornata e presenza di una prestazione lavorativa parzialmente resa)», il che costituisce una ragione ostativa all’utilizzo di questo strumento. Per cui occorre trarre la conseguenza che, fermo restando il recupero del trattamento economico per questo periodo aggiuntivo e l’impossibilità che l’assenza possa essere sanata con attività aggiuntive, si deve avviare il procedimento disciplinare per l’assenza ingiustificata.


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