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L’incentivo per le funzioni tecniche: le sezioni di controllo della Corte dei conti (Parte II)
Seconda parte del focus del nostro esperto sugli incentivi per le funzioni tecniche: concessioni e tetto del fondo

Nel caso di concessioni non può essere erogato l’incentivo per le funzioni tecniche, neppure se i relativi oneri sono sostenuti dal privato. Lo afferma la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia n. 442/2019.

Le concessioni

Vengono richiamate le indicazioni completamente negative dettate dalla deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 15/2019.
Non si può giungere ad una diversa conclusione nella ipotesi in cui “il disciplinare di gara relativo alla concessione di un servizio preveda che gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 siano a carico dell’aggiudicatario della concessione e dunque dallo stesso finanziati”, neppure nel caso in cui queste risorse siano entrate nella disponibilità dell’ente essendo state versate da parte del soggetto privato. Siamo in presenza di una lettura che non può essere accolta “essendo chiaramente elusiva del disposto dell’articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 che limita l’applicazione di detti incentivi ai contratti di appalto”.
Assai importante è la ultima indicazione fornita dalla deliberazione: “va soggiunto che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per effetto del d.lgs. n. 165/2001, spetta il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, se stabilito dal contratto collettivo nazionale o riconosciuto de specifiche disposizioni di legge”. Dal che ne discende come conseguenza diretta che la esistenza di somme disponibili per la incentivazione del personale non determina come conseguenza automatica la loro erogabilità; perché ciò si possa realizzare occorre che vi siano le disposizioni contrattuali o quelle espressamente dettate dal legislatore che lo consentano.

Il tetto del fondo

Per le attività svolte tra il mese di aprile del 2016 e la fine del mese di dicembre del 2017 gli incentivi per le funzioni tecniche entrano nel tetto del fondo per la contrattazione decentrata. È questo il principio fissato dalle deliberazioni della sezione regionale di controllo della Corte dei conti delle Marche n. 129/2019 e Lombardia con il parere n. 424/2019.
Questo provvedimento riprende testualmente le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione autonomie della magistratura contabile n. 26/2019. Il riferimento è in modo preciso agli incentivi che “sono maturati nel periodo compreso tra il 18 aprile 2016 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016) ed il 31 dicembre 2017 (ultimo giorno prima della entrata in vigore della disposizione che ne ha previsto il non inserimento nel tetto del fondo per la contrattazione decentrata).
Aggiunge la sezione di controllo lombarda con il citato parere che si deve pervenire a questa conclusione, “anche se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture”.

(2 – Fine)

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