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Segretari, il Milleproroghe riporta alle vecchie regole sulla dimensione degli enti in convenzione

di ARTURO BIANCO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Riduzione dei tempi di svolgimento dei concorsi e assunzione di nuovi, possibilità di conferire incarichi di sostituzione nei Comuni piccoli e piccolissimi a dipendenti di altre Pa e ritorno al calcolo della dimensione degli enti in caso di convenzione di segreteria sulla base della somma degli abitanti e non più solamente della dimensione del Comune capofila. Sono queste le novità di maggiore rilievo per i segretari comunali e provinciali contenute negli emendamenti alla legge di conversione del Dl milleproroghe. Siamo sulla scia di modifiche che, in buona parte, anche se per taluni versi con risposte diverse, erano già state proposte nel corso della conversione in legge dei Dl 32 e 34, ambedue del 2019, Sbloccacantieri e Crescita, modifiche che furono nei mesi scorsi bloccate dai contrasti tra i ministeri dell’Economia e dell’Interno.

Riduzione dei tempi per lo svolgimento del corso-concorso

La prima novità è costituita dalla riduzione dei tempi per lo svolgimento del corso- concorso per l’ammissione all’albo dei segretari, disposizione che si applica anche al corso-concorso attualmente in fase di svolgimento (ricordiamo che gli esami scritti si sono svolti nello scorso mese di dicembre). Si stabilisce che al termine del concorso, il corso di formazione duri per 6 mesi e che i segretari svolgano un tirocinio di 2 mesi presso un Comune, per cui dopo 8 mesi saranno inseriti nell’albo e potranno prendere servizio in un Comune. Durante questo periodo dovranno essere sottoposti a una verifica del loro apprendimento e, nei 2 anni successivi, dovranno frequentare corsi di formazione per almeno 240 ore in più rispetto allo standard minimo fissato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per tutti i segretari. Per il futuro, una quota non superiore al 30% dei posti messi a concorso potrà essere riservata a dipendenti pubblici con anzianità di almeno 5 anni e in possesso dei titoli di studio previsti per la partecipazione al concorso per segretari.

Assunzioni e incarichi straordinari

La seconda novità è l’assunzione straordinaria di segretari comunali: questa disposizione si realizza attraverso l’attivazione di una sessione aggiuntiva in cui ammettere gli idonei non vincitori del concorso in fase di svolgimento, nonché gli idonei non vincitori dei precedenti corsi-concorso per segretari. La terza novità è costituita dalla possibilità di incaricare, in via straordinaria, dei dipendenti pubblici di svolgere i compiti di vicesegretari. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, i Comuni fino a 5.000 abitanti, che diventano 10.000 nel caso di gestioni associate e che non riescono ad avere un segretario comunale, neppure a scavalco, possono assegnare per il periodo massimo di 1 anno l’incarico di vicesegretario a un dipendente di un ente locale in possesso dei titoli di studio previsti per l’accesso all’albo dei vicesegretari. Il ricorso a questa procedura deve essere autorizzato dal ministero dell’Interno e il dipendente che viene scelto deve essere autorizzato da parte della propria amministrazione, nonché deve sottoporsi a una attività di formazione di almeno 20 ore.

Le segreterie in convenzione

L’ultima novità raccoglie una forte richiesta dei segretari comunali e consentirà di ritornare alle regole in vigore quando la gestione dell’albo dei segretari era di competenza della specifica agenzia. Nel caso di segreterie in convenzione, il numero degli abitanti (con i connessi benefici che maturano) si calcolerà sulla somma della popolazione residente in tutti i municipi aderenti e non più solamente sulla base di quelli del Comune capofila. Questa disposizione si applicherà alle convenzioni che saranno stipulate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto e le sue modalità applicative saranno dettate con uno specifico decreto del Ministro dell’Interno. L’emendamento detta, infine, le modalità per il calcolo del trattamento economico dei segretari che svolgono la loro attività nell’ambito di queste convenzioni.


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