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Gli incarichi di collaborazione con giornali, riviste e simili
Analisi di uno specifico caso di cumulo di impieghi e di incarichi dei pubblici dipendenti

Il comma 6 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, nel disciplinare le incompatibilità, il cumulo di impieghi e di incarichi dei pubblici dipendenti, prevede che la normativa richiamata nel citato articolo non trova applicazione nel caso di compensi derivanti – tra l’altro – “dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili”. Attenzione però: il riferimento operato dal comma 6 dell’art. 53 all’attività di collaborazione con “giornali, riviste, enciclopedie e simili” deve essere interpretato nel senso che la posizione del pubblico dipendente è stata dal legislatore ritenuta compatibile con un’attività che costituisce espressione del diritto primario di “manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” (art. 21 della Carta Costituzionale).

In un recente caso scrutinato dalla seconda Sezione giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei conti (cfr.  sent. n. 449/2019), è emerso che un pubblico dipendente aveva intrattenuto un rapporto di collaborazione – in assenza di qualsiasi autorizzazione – con una ditta alla quale il suo Ente aveva affidato il servizio di riscossione coattiva delle sanzioni. Inoltre, il compito affidato allo stesso consisteva nel migliorare le strategie di comunicazione con l’obiettivo finale del miglioramento dell’immagine della società verso i propri clienti.
Da quanto sopra quale principio ne possiamo trarre? Innanzitutto, per godere delle esenzioni previste dal prefato coma 6 dell’articolo 53, si deve trattare di un’attività in favore di un’azienda editoriale dedita alla pubblicazione di giornali, riviste, enciclopedie e simili; in secondo luogo –  e direi soprattutto – le prestazioni si devono concretizzare nella manifestazione del pensiero  così come previsto dalla Costituzione.

Invece, come sottolineano i giudici contabili, l’accusato aveva tenuto una collaborazione durante  un periodo di tempo significativo con una società dedita esclusivamente: <<all’attività di “riscossione tributi locali e servizi per il territorio”, e che “al fine di raggiungere i propri scopi istituzionali aveva intrapreso il progetto denominato “comunicazione”, per la cui realizzazione aveva ritenuto necessaria “la collaborazione di persona esperta nel ramo servizi-giornalistici e strategie di comunicazione”, “in coordinamento con l’ufficio operativo della società, al fine di implementate e progettare piani e strategie di comunicazione verso i potenziali clienti al fine del raggiungimento dell’eccellenza della Brand-Image”, ossia del marchio quale espressione dell’immagine della società verso i propri clienti. La collaborazione del …si è, dunque, collocata in un contesto operativo che presupponeva il raggiungimento di un obiettivo che, all’evidenza, nulla aveva a che vedere con l’espressione del pensiero e la manifestazione della propria cultura suscettibile di essere editata in giornali, riviste, enciclopedie e simili>>.


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