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Decreto Assunzioni, il nuovo rendiconto non impone di rifare i calcoli
Il via libera della Conferenza Stato-Città: la decorrenza delle nuove regole del decreto attuativo del decreto legge 34/2019 sarà dal 20 aprile 2020

di GIANLUCA BERTAGNA (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

È ufficiale. La Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nell’incontro del 30 gennaio scorso ha stabilito che la decorrenza delle nuove regole del decreto attuativo del Dl 34/2019 sarà dal 20 aprile 2020 (si veda il nostro articolo di oggi, ndr). Un modo per dire che, nel frattempo, le azioni compiute a normativa vigente, sono fatte salve. D’altronde l’assenza di firma e di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale qualificano il documento uscito a metà dicembre dalla Conferenza come una mera bozza a cui fare riferimento, ma senza alcuna valenza giuridica. Nel frattempo, anche a causa di questo spostamento di decorrenza, gli operatori si stanno chiedendo se dopo l’approvazione del rendiconto 2019 si dovranno rifare tutti i calcoli. Ecco il perché di queste domande.

La struttura dei calcoli
Il decreto Crescita ha previsto che ciascun ente calcoli il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti dubbia esigibilità. La bozza di Dpcm ha precisato meglio affermando che: – le spese di personale sono quelle contenute nell’ultimo rendiconto della gestione approvato; – le entrate correnti sono la media degli ultimi tre rendiconti approvati; – il Fcde è quello stanziato nel bilancio di previsione dell’ultimo dei tre anni utilizzati. Al momento attuale l’ultimo rendiconto della gestione approvato per gli enti è quello del 2018, approvato entro il 30 aprile del 2019. Tra qualche mese, però, sarà disponibile il rendiconto 2020. A quel punto, saranno da ricalcolare i parametri del Dpcm?

Le regole a regime
La risposta si dovrebbe ricercare immaginando il funzionamento dell’intero sistema una volta che sia entrato a regime, rifacendosi alle regole e alle tempistiche ordinarie per l’approvazione dei documenti di programmazione. Pensiamo, ad esempio, alla programmazione dell’anno 2021. Entro il 31 luglio del 2020 dovrà essere approvato il Dup e sappiamo che in quel contesto vedrà la luce la prima stesura del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (Ptfp). Il bilancio di previsione (nei termini ordinari) sarà adottato entro il 31 dicembre 2020 e di conseguenza anche il Ptfp “definitivo”. A quel punto, poiché il Dpcm richiede che si faccia riferimento al rendiconto approvato, inevitabilmente gli enti saranno tenuti a utilizzare i dati consuntivi del 2019, approvati entro il 30 aprile 2020. In questo modo, si chiuderà perfettamente il cerchio e gli enti potranno fin dal 1° gennaio 2021 portare avanti le assunzioni sulla base del Decreto attuativo. Non può quindi reggere la tesi, che qualcuno vorrebbe applicata quest’anno, che quando poi, al 30 aprile 2021, si approverà il rendiconto 2020, andranno rifatti i calcoli, perché altrimenti bisognerebbe dire che fino a quel momento l’ente non è stato in grado di conoscere i propri limiti, i propri spazi assunzionali e di fatto il tutto si tradurrebbe in un blocco di assunzioni, contro ogni ragionevole obiettivo del Decreto Crescita.

La regola per il 2020
Verificata la regola a regime, è evidente che sarebbe impensabile pretendere che nel 2020 si facesse una prima stima degli spazi assunzionali rispetto al 2018 in attesa di avere il rendiconto del 2019 per poi rifare, ancora una volta, i conti e scoprire, magari, che cambiando fascia di riferimento, le azioni assunzionali portate avanti fino a quella data sono in contrasto con i nuovi parametri. La programmazione deve permettere agli enti di poter assumere fin dall’inizio dell’anno ed è per questo che, come sopra evidenziato, il Dpcm ha individuato parametri certi e non modificabili. Diversamente, ahinoi, dovremmo solo vivere alla giornata e mandare in soffitta ogni idea di programmazione per far spazio all’improvvisazione.


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