MAGGIOLI EDITORE - ilPersonale.it


Le indicazioni dell’ARAN su permessi e congedi (Parte II)
Focus su permessi per la nascita del figlio ed esaurimento del tetto dei permessi per le visite mediche

Per la nascita del figlio i dipendenti possono utilizzare i permessi per ragioni personali di cui all’articolo 32 del CCNL 21 maggio 2018 o dell’aspettativa per ragioni personali, che può essere utilizzata anche in modo frazionato. È quanto chiarisce l’ARAN nel parere CFL 62 in risposta ai questi posti per il personale del comparto delle Funzioni Locali.

I permessi per la nascita del figlio

 

Il citato articolo 32 del CCNL 21 maggio 2018 riconosce al datore di lavoro pubblico fino a 18 ore di permesso retribuito all’anno “per particolari motivi personali o familiari”. Anche, se a differenza delle disposizioni dettate dal precedente contratto, non è più prevista tra le ipotesi la nascita dei figli, ma “nell’ampia e generica causale giustificativa dei permessi di cui si tratta (i particolari motivi personali o familiari) potrebbe certamente essere ricompresa” anche questa ipotesi. Nel caso in cui questi permessi siano già stati usufruiti, il dipendente può usufruire “dell’aspettativa per motivi familiari e personali, di cui all’art.39 del medesimo CCNL del 21 maggio 2018, dato che la stessa può essere fruita anche frazionatamente”.
Il parere così conclude: “la disciplina contrattuale non prevede altre forme di possibile assenza utilizzabili nella particolare fattispecie prospettata”.

L’esaurimento del tetto dei permessi per le visite mediche

In caso di esaurimento delle 18 ore di permesso annuo per visite mediche o in alternativa, i dipendenti possono utilizzare i permessi per ragioni personali o familiari. È quanto chiarisce l’ARAN nel parere CFC 26, nel quale viene aggiunto che i permessi per ragioni personali non vanno giustificati, anche se le ragioni per la loro utilizzazione devono essere contenute nella richiesta.
I permessi per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici sono una possibilità ulteriore rispetto alle altre forme di assenza giustificata già consentite dalla contrattazione nazionale.
La istituzione di questa tipologia di permessi “non ha inteso, tuttavia, obbligare il dipendente ad usufruirne, avendo espressamente fatta salva la facoltà per il lavoratore di ricorrere, in alternativa .., anche ad altre causali di assenza, da richiedere e giustificare secondo le rispettive previsioni. Si conferma, a fronte di una richiesta del dipendente in tal senso e ferme restando le valutazioni di compatibilità con le esigenze di servizio, la possibilità di accordare permessi” per ragioni personali “anche per assenze riconducibili alle esigenze di salute tutelate” dai permessi per visite mediche.
Il parere conclude che la richiesta di permessi per ragioni personali o familiari “non prevede più la necessità di documentare le ragioni per le quali viene richiesto il permesso, anche se la motivazione, che consente di ricondurre tale tutela alle esigenze personali e familiari dell’interessato, va comunque indicata nella richiesta”.

I permessi a recupero e le ferie

Non si possono utilizzare le ferie per giustificare il periodo di permesso a recupero superiore alla metà dell’orario di lavoro. È questo il principio dettato per il personale del comparto delle Funzioni Centrali dal parere ARAN CFC 35.
In premessa, si deve ricordare che i contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti pubblici, per gli Enti locali e le Regioni già da quello del 6 luglio 1995, stabiliscono che i permessi a recupero o brevi non devono superare la metà della giornata lavorativa in cui sono utilizzati. Nel caso in cui ciò avvenga non possono essere godute le ferie per giustificare il periodo ulteriore: e ciò “in considerazione dell’incongruenza che verrebbe a determinarsi nella giornata stessa (assenza per ferie relativa all’intera giornata e presenza di una prestazione lavorativa parzialmente resa)”. Il parere ricorda infine la necessità per l’ente di considerare che vi è stata “inosservanza dell’orario di lavoro e, pertanto, ciò dovrà essere valutato ai sensi di quanto previsto in proposito nella sezione disciplinare del contratto”.

(2 – Fine)

>> LEGGI L’ARTICOLO INTEGRALE QUI.


https://www.ilpersonale.it