MAGGIOLI EDITORE - ilPersonale.it


Le indicazioni dell’ARAN su permessi e congedi (Parte I)
Focus su congedi parentali ad ore, permessi per il diritto allo studio e per visite mediche al di fuori dell’orario di lavoro

I congedi parentali possono essere utilizzati ad ore; i permessi per il diritto allo studio servono anche per il periodo di viaggio necessario per potere partecipare alle lezioni e lo stesso principio si applica anche alla possibilità di assentarsi per visite mediche, esami specialistici etc; i permessi per ragioni personali possono essere utilizzati anche per la nascita dei figli e, in alternativa o in aggiunta, per sottoporsi a visite mediche, esami specialistici etc; nel caso di permessi a recupero che superino il tetto massimo della metà della durata della giornata di lavoro non si possono utilizzare le ferie per giustificare il prolungamento dell’assenza. Questi sono i principi dettati di recente dall’ARAN, talvolta in applicazione del contratto del personale delle Funzioni Locali e talvolta in applicazione di quello delle Funzioni Centrali, ma per questi aspetti le regole sono le stesse.

I congedi parentali ad ore

I congedi parentali possono essere usufruiti ad ore, per come previsto dalla normativa: la contrattazione collettiva ha rinunciato ad esercitare la possibilità di intervento per fissare regole ulteriori. È quanto ci dice l’ARAN nel parere CFC 22.
La materia è disciplinata dall’articolo 32 del d.lgs. n. 151/2001, confermata dal d.lgs. n. 148/2015. Questa disposizione consente di optare nel congedo parentale tra la fruizione a giornate e quella ad ore, che è consentita -in assenza di disposizioni contrattuali- in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero. Annota l’ARAN che “la contrattazione collettiva nazionale, intervenendo dopo alcuni anni dall’entrata in vigore delle disposizioni di legge, nel prevedere espressamente la fruizione su base oraria del congedo in esame, ha preferito limitarsi ad una conferma della possibilità di accesso a tale forma di flessibilità, rinviando quindi, implicitamente, alle modalità applicative previste dalla fonte legale; ciò anche al fine di preservare eventuali soluzioni operative nel frattempo poste in essere dalle amministrazioni, in linea con la norma di legge e con gli orientamenti applicativi sopra richiamati”.
La scelta operata dalle parti contrattuali, quindi, fa propria “l’individuazione dell’intervallo di fruizione oraria nella forma di metà dell’orario medio giornaliero, il cui impatto, rispetto al montante di giornate di congedo spettanti, consuma una frazione pari allo 0,5”.

I permessi per il diritto allo studio

Anche il tempo necessario per recarsi presso il luogo in cui si svolgono le lezioni può essere calcolato all’interno del tetto dei permessi delle 150 ore. È quanto chiarisce l’ARAN nel parere CFC 25.
Ci viene detto espressamente che “è ammissibile che nelle 150 ore di permesso retribuito sia ricompreso anche il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede dove si svolgono i corsi, dal momento che tale intervallo contribuisce a definire l’arco temporale in cui il dipendente deve assentarsi dal lavoro”. Rimane fermo, ci dice il parere, che il dipendente deve applicare i “principi di correttezza e buona fede, evitando ogni forma di abuso e contemperando, nella misura più ampia possibile, l’utilizzo dei permessi con le esigenze funzionali degli uffici e con gli obblighi di lavoro”.

I permessi per visite mediche al di fuori dell’orario di lavoro

Anche nel caso in cui l’orario della visita medica sia al fuori di quello di lavoro si possono utilizzare i permessi per ragioni mediche per il periodo necessario a raggiungere il luogo in cui la stessa si svolge. È quanto chiarisce l’ARAN nel parere CFC 32, precisando espressamente che tali disposizioni si applicano anche al personale del comparto delle funzioni locali.
In premessa, ci viene detto “le casistiche alla base delle richieste di questi permessi sono varie e, per tale ragione, non vi è una puntuale elencazione nel testo contrattuale, che si è limitato a fare riferimento all’inclusione, nel periodo di assenza giustificato dai permessi in oggetto, dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro”. Previsione che “si è resa necessaria a causa del vincolo di strumentalità che può verificarsi tra il tempo per le visite, terapie etc. e quello necessario per raggiungere il luogo di esecuzione delle stesse e/o per il rientro alla sede di lavoro, dal momento che anche questo può ricadere all’interno dell’orario di lavoro”. Di conseguenza viene tratta la seguente conclusione: si deve ritenere che, “anche se l’ora fissata per la visita, terapia etc. si colloca al di fuori dell’orario di lavoro, il tempo di percorrenza, qualora ricada all’interno dell’orario di lavoro e sia strettamente necessario per raggiungere la sede di esecuzione delle suddette prestazioni all’ora fissata, possa essere egualmente imputato ai permessi” per visite mediche.
Viene infine chiarito che “l’amministrazione potrà valutare la congruità del tempo di percorrenza, sulla base dell’orario di visita o prestazione indicata risultante dall’attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo preposto”.

(1 – Continua nell’edizione di domani)


https://www.ilpersonale.it