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La fruizione ad ore dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104/1992: il caso della sanità
L'analisi dell'esperto

Come è noto l’art. 33, comma 3 della legge 104/1992 sancisce che “il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta’ oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa”. Poche leggi dello Stato hanno subito integrazioni e modifiche come quella in questione: basterà ricordare gli interventi nel tempo da parte della legge 53/2000, del d.lgs. 151/2001, della legge 183/2010, della legge 114/2014 e, infine, del d.lgs. 66/2017. Numerosa è poi la giurisprudenza formatasi riguardo alle modalità di fruizione dei permessi. La tornata contrattuale 2016/2018 ha apportato alcune modifiche al regime di godimento dei permessi che si possono sintetizzare con la previsione dell’obbligo di una programmazione mensile da parte del lavoratore e della ufficializzazione degli effetti pieni dei permessi sulla tredicesima. Molte sono le difficoltà operative nella gestione dei permessi, soprattutto dopo l’eliminazione delle tre originarie condizioni della esclusività, convivenza e continuità, circostanza che ha aumentato il rischio di abuso dell’istituto.  Un aspetto che invece suscita ancora forti perplessità è quello della possibilità di fruire dei tre giorni di permesso mensili su base oraria.

A tale proposito, sia il CCNL del comparto Sanità del 21 maggio 2018 che quello della dirigenza sanitaria del 19 dicembre 2019 prevedono una norma omologa che tratta dei permessi ex art. 33, comma 3 della legge 104/1992, specificando che i dipendenti possono “fruire dei tre giorni di permesso”, senza alcun richiamo alla ripartizione in ore. Riguardo alla possibilità di fruire dei permessi ad ore invece che a giorni, l’ARAN, in una risposta ad un quesito…

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