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L’ARAN sul trattamento economico (Parte II)
Nella seconda parte dell'approfondimento ampi cenni al rimborso delle spese legali nel caso di comando parziale

Anche i responsabili di posizione organizzativa possono essere incentivati con una quota dei recuperi di evasione dell’IMU e della TARI. In questa direzione vanno in modo implicito le indicazioni contenute in modo implicito nel parere ARAN CFL 65.

I compensi per il recupero di evasione IMU e TARI

Leggiamo in primo luogo che nel fondo per la contrattazione decentrata, parte variabile, devono essere inserite, ai sensi delle previsioni dettate dall’articolo 67, comma 3, lettera c) del CCNL 21 maggio 2018, anche le risorse che provengono da specifiche disposizioni di legge. In tale ambito si possono inserire anche le incentivazioni per il recupero di gettito IMU e TARI ai sensi delle previsioni dettate dall’articolo 1, comma 1091, della legge n. 145/2018. Ricorrono in questo caso i presupposti previsti dalla normativa contrattuale: “risorse rinvenienti da specifiche disposizioni di legge” e finalizzazione “al trattamento accessorio del personale, secondo le quantità e le modalità ivi previste”.
Su questa base si può trarre la conclusione che queste risorse possano rientrare nell’ambito delle previsioni contenute dall’articolo 18, comma 1, lettera h) del CCNL 21 maggio 2018 che consente ai titolari di posizione organizzativa di percepire, in deroga al principio della onnicomprensività del trattamento economico di posizione e di risultato “i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime”. E considerando che la elencazione, tra cui “i compensi derivanti dall’attività di recupero dell’evasione dei tributi locali, ai sensi dell’articolo 3, comma 57, della legge n. 662/1996 e dell’articolo 59, comma 1, lettera p), del d.lgs. n. 446/1997”, ha un carattere “esemplificativo e non esaustivo”.

Il rimborso delle spese legali nel caso di comando parziale

Gli oneri per il rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente utilizzato part time da un altro ente per fatti connessi allo svolgimento delle attività presso questa amministrazione vanno a carico della PA utilizzatrice e non di quella da cui si dipende. Possono essere così riassunte le indicazioni suggerite dall’ARAN nel recente parere RAL 1979. Alla base di tale conclusione la seguente considerazione: il rapporto di lavoro può essere inteso anche come dipendenza di tipo funzionale e non deve necessariamente essere applicata come rapporto di lavoro subordinato.
La normativa di riferimento è contenuta nell’articolo 28 del CCNL 14 settembre 2000, cd. code contrattuali, norma che consente tanto il rimborso delle spese legali, quanto all’Ente di sostenere direttamente fin dall’inizio tali oneri. La disposizione fa riferimento esclusivamente ai dipendenti dell’ente. Annota l’ARAN che, “proprio per la sua genericità, tale nozione si presta a ricomprendere non solo i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro subordinato direttamente con l’ente, ma anche quelli che comunque operano ad altro titolo presso lo stesso, come nel caso del distacco o del comando o dell’utilizzazione temporanea di cui all’articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004. In questi casi è indubbio che il lavoratore, pur non essendo dipendente in senso stretto dell’ente utilizzatore, lo è in senso funzionale; a tal fine è sufficiente evidenziare che è inserito nell’organizzazione dell’ente utilizzatore e rende la sua prestazione nell’interesse di questo, che esercita nei suoi confronti lo stesso potere direttivo e di controllo che normalmente esercita nei confronti degli altri lavoratori in servizio e della stesso direttamente dipendente; inoltre, il personale comandato, distaccato o utilizzato temporaneamente può essere anche titolare di posizione organizzativa presso l’ente che si avvale delle sue prestazioni”. Di qui la seguente conclusione: “si ritiene che non vi siano specifici motivi di ordine legale o contrattuale che non consentano di applicare la disciplina del patrocinio legale, di cui all’articolo 28 del CCNL 14 settembre 2000, anche al personale comandato”.

(2 – Fine)

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