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Organizzazione e riduzione della responsabilità erariale
La pronuncia della Corte dei conti (Friuli Venezia Giulia) in tema di cattiva organizzazione  danno da disservizio

Le Amministrazioni Pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge (ex art. 97 Cost.) e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuando gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi e determinano le dotazioni organiche complessive.

L’organizzazione pubblica

Tra i criteri che devono presiedere all’organizzazione delle P.A., riveste precipua rilevanza il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, e la garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa (ex art. 1 della legge n. 241/1990).
Ogni determinazione organizzativa deve essere assunta al fine di assicurare l’attuazione dei predetti principi e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa: specificamente, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità.

La dirigenza

In particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione (la dirigenza, ex art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, c.d. TUPI e, per gli Enti locali, ex art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, c.d. TUEL) con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati, ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti (ex art. 5 del TUPI).
Con il conferimento della dirigenza si assumono ampi poteri amministrativi e gestionali, con inevitabile responsabilizzazione della medesima con riguardo a tutte le scelte ed alle opzioni effettuate nel corso dello svolgimento delle funzioni di competenza, anche con riferimento alla individuazione delle iniziative da intraprendere e alle attività da svolgere in concorrenza o in alternativa con altre, ai fini del conseguimento degli obiettivi di pubblico interesse da perseguire in base alle direttive generali impartite dagli Organi di governo.

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