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Concertazione sugli esuberi
La legge 135 porta a 30 giorni il tempo per definire le modalità di reimpiego
Torna il confronto amministrazione-sindacati

Fonte: Italia Oggi

È da considerare di trenta e non dieci giorni dall’informazione alle organizzazioni sindacali il tempo a disposizione delle amministrazioni pubbliche per definire le modalità per reimpiegare il personale in esubero. Le relazioni sindacali sulle procedure per la rilevazione degli esuberi del personale alle dipendenze della pubblica amministrazione sono rese particolarmente incerte dalla «spending review» (il dl 95/2012 convertito nella legge 135/2012 pubblicata nel Supplemento ordinario n. 173 allegato alla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto scorso) che gioca un cattivo scherzo alle amministrazioni, complicando non di poco il sistema per giungere alla determinazione dei casi di eccedenza dei dipendenti, a causa della classica modifica normativa non coordinata con disposizioni precedenti.Il cortocircuito procedimentale è dovuto all’articolo 2, comma 18, lettera b), della legge 135/2012, che inserisce nell’articolo 6, comma 1, del dlgs 165/2001, il seguente periodo: «Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l’individuazione di esuberi o l’avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell’articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l’individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità.
Decorsi trenta giorni dall’avvio dell’esame, in assenza dell’individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità».La norma, come si vede, richiama l’articolo 33 del dlgs 165/2001, ma non si coordina con esso.
La spending review, nella sostanza, reintroduce nel citato articolo 33 una fase di confronto tra amministrazioni pubbliche e sindacati che la legge 183/2011, modificando appunto l’articolo 33, aveva eliminato.
Infatti, il testo vigente dell’articolo 33, commi 4 e 5, dispone che laddove sia individuato personale in esubero, il dirigente responsabile deve dare un’informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area; trascorsi dieci giorni da detta informativa, scattano le azioni per ricollocare il personale all’interno del medesimo ente o in altre amministrazioni.La modifica all’articolo 6, comma 1, del dlgs 165/2001 rende, però, di fatto inoperante la previsione del comma 5 dell’articolo 33.
Infatti, aggiunge indirettamente alla procedura ivi descritta l’obbligo, conseguente all’informazione preventiva, di attivare un esame congiunto, per concordare, laddove possibile, come individuare gli esuberi e come attivare la mobilità (cioè i trasferimenti) del personale interessato.Trattandosi di una disposizione tendente a valorizzare la funzione dei sindacati, la novellazione dell’articolo 6, comma 1, del dlgs 165/2001 deve essere intesa come prevalente sull’articolo 33, comma 5.
Insomma, la sola informazione preventiva ed il decorso dei dieci giorni non possono più bastare per legittimare le azioni di ricollocazione del personale in esubero.
I sindacati hanno un diritto pieno all’esame congiunto, anche se non possono pretendere di avere l’ultima parola.L’esame congiunto è nella sostanza una procedura di concertazione della durata di 30 giorni, al termine della quale se sindacati ed amministrazione non concordino con criteri per gli esuberi e modalità per porvi rimedio, comunque il potere decisionale ultimo resta all’amministrazione, che potrà agire in via unilaterale.


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