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Funzioni fondamentali, la spending review ha rimescolato le carte
Un pasticcio che invece di semplificare complica le cose

Fonte: Italia Oggi

Certo è che si avrà un bel da farsi sulla definizione delle funzioni fondamentali, soprattutto dei comuni. Una Carta delle autonomie che ha registrato in Parlamento un insuccesso che non ha eguali. Un provvedimento attuativo del federalismo fiscale (dlgs 216/2010) che le individua all’art. 3, ancorché provvisoriamente. Meglio, le sancisce fino all’entrata in vigore, per l’appunto, dell’anzidetto Codice delle autonomie, scandendole in sei categorie per ciascuno degli enti locali. Nello stesso decreto delegato viene avviata la procedura per la determinazione dei fabbisogni economici relativi a cura della Sose, dell’Ifel e dell’Upi. Tale percorso ricognitivo fondava (e fonda) la sua esistenza sull’analisi dei dati economico-funzionali prodotti a consuntivo da comuni e province relativamente ai servizi pubblici attraverso i quali si estrinsecano le loro funzioni fondamentali, così come classificate dal legislatore medesimo. Ciò al fine di costruire i fabbisogni standard, cui il legislatore «federalista» rinvia l’entità delle risorse pubbliche da assicurare alle autonomie locali per il loro integrale funzionamento.Una procedura scandita in tre tempi e organizzata attraverso l’invio di appositi questionari ai comuni e alle province, per il tramite dei quali censire le caratteristiche e i costi ideali riferiti ai servizi esistenti, afferenti le funzioni fondamentali da esercitare in favore delle collettività amministrate.Così è andata, tra entusiasmi e incertezze, dettati, rispettivamente, dalla presunzione (a monte) di avere di fronte istituzioni sub-statali accuratamente in possesso delle informazioni gestionali necessarie e dalla impossibilità (a valle) di determinarle a causa della totale assenza di contabilità analitiche per centri di costo e responsabilità. Vizi storici che per divenire rinnovate virtù avrebbero richiesto quantomeno una maggiore dedizione da parte degli enti locali tenuti all’adempimento. La maggior parte di questi ultimi si sono, infatti, limitati nell’occasione a riscontrare quanto richiesto quasi ricorrendo a una contabilizzazione a forfait. Al di là di tutto questo (che certamente di per sé avrebbe bisogno di un maggiore approfondimento, attesa l’importanza che riveste la determinazione del bisogno economico-finanziario utile ad ottimizzare il funzionamento della macchina burocratica locale) è accaduto qualcos’altro di più preoccupante. Con la conversione nella legge 135/2012 del dl 95/2012, meglio noto come spending review, si sono rimescolate le carte. E non di poco.Con l’art. 19, recante le funzioni fondamentali dei comuni e le modalità dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, sono stati riformulati i compiti ad essi attribuiti. Più esattamente, rispetto alle sei categorie tipologiche individuate nell’art. 3 del dlgs 216/10, ne sono state «definitivamente» determinate dieci: a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovraccomunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale».A ben vedere, un serio problema di coerenza legislativa che, stante il principio generale che la nuova legge abroga quella previgente, comporterà l’inutilità dell’impegnativo lavoro svolto a mente degli artt. 4 e 5 del dlgs 216/2010. Un autogol in tempi di spending review ove si dovrebbe evitare il più possibile di spendere soldi a vuoto.Occorre quindi una soluzione. Essa potrebbe rinvenirsi nella definizione di una norma di raccordo tra quanto eseguito sul piano ricognitivo e quanto successivamente disciplinato. Magari, differendo le «nuove» funzioni, per far sì che il federalismo fiscale non registri un ulteriore colpevole ritardo applicativo.


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