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I compensi per le commissioni di concorso: il caso della sanità
Il focus del nostro esperto sulle previsioni di compenso per i componenti della commissione di concorso

Prima di entrare nel merito della materia, è opportuno fare una preliminare verifica riguardo alla natura giuridica dei compensi che vengono erogati ai commissari di concorso per l’accesso al Servizio sanitario nazionale. La norma legislativa fondamentale in materia è l’art. 43 del d.lgs. 165/2001 che, al comma 1, afferma con chiarezza che per i dipendenti pubblici “il trattamento economico fondamentale ed accessorio….. è definito dai contratti collettivi”. Di conseguenza l’unica fonte abilitata a stabilire qualsiasi tipo di emolumento – fondamentale o accessorio – è la contrattazione collettiva. La tassatività di questo principio è stata confermata dal parere del Consiglio di Stato, Commissione per il pubblico impiego, reso in data 4.5.2005.

Nei vigenti contratti collettivi sia del comparto che delle aree dirigenziali non viene mai indicato nell’ambito del trattamento accessorio il compenso per la partecipazione a commissioni concorsuali, con la conseguenza che i compensi non costituiscono “retribuzione”: e, allora, come si giustifica l’erogazione di tali compensi? L’unica strada è quella di ricorrere alla normativa relativa agli incarichi extraistituzionali. Proviamo ad effettuare tale riscontro. L’art. 53 del d.lgs. 165/2001 stabilisce al comma 2 che “le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”. Fin qui il ragionamento fila perché gli incarichi di commissario sono previsti da una fonte normativa e, se svolti in altra amministrazione, sono soggetti alla preventiva autorizzazione. Più complesso è l’aspetto dell’estraneità rispetto ai compiti e doveri di ufficio, soprattutto alla luce della recente previsione di cui all’art. 3, comma 12 della legge 56/2019. Una sostanziale conferma di quanto detto la si ritrova nel successivo comma 7 laddove si ribadisce che “i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza”.

Tal ricostruzione è coerente anche con gli aspetti fiscali di questi incarichi che sono sempre stati considerati come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Le risoluzioni delle Autorità fiscali li hanno infatti ricompresi nell’art. 47, comma 1 del TUIR, lettera b), se compensi per incarichi svolti a favore di terzi in relazione alla qualità di lavoratore dipendente e lettera f), se compensi corrisposti per l’esercizio di pubbliche funzioni (Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 172/E del 22 novembre 2000; Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 69/E del 21 marzo 2003 2000).

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