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Congedi per assistere disabili in rapporto ai giorni lavorati

Fonte: Italia Oggi

Per i lavoratori in part-time verticale, la durata del congedo straordinario per assistenza a persone con disabilità grave, ex art. 42, comma 5 del dlgs n.151/2001, va conteggiata in misura proporzionata alle giornate di lavoro prestate nell’anno, specificando che tale modalità applicativa continua a verificarsi sin quando perdura la situazione che l’ha originata, ovvero sino a quando il dipendente fruisce del part-time verticale. Lo ha precisato il dipartimento della Funzione pubblica, nel testo della nota n. 36667 del 12.09.2012, resa nota ieri. In risposta a una richiesta dell’Agenzia del territorio, la Funzione pubblica ha rilevato che il Ccnl 16.5.2001 del Comparto ministeri, che si applica anche alle agenzie fiscali, ha disciplinato la fruizione di congedi e permessi per il personale in regime di lavoro parziale. In linea generale, a tale personale si applicano tutti gli istituti previsti per il personale in rapporto di lavoro a tempo pieno, ma tenendo conto della ridotta durata della prestazione. In particolare, ferie, festività soppresse e altre assenze spettano a chi è in part-time in misura proporzionale alle giornate lavorative, tranne alcune deroghe. In tali deroghe, ha rilevato la nota di Palazzo Vidoni, non è menzionato l’articolo 42, comma 5 del dlgs n.151/2001, con la conseguenza che in caso di part-time verticale, la sua durata deve essere riproporzionata nella misura sopra descritta. Con la precisazione che tale modalità applicativa deve essere mantenuta sino a quando «perdura la situazione che l’ha originata» ovvero, sino a quando il dipendente continua a lavorare a tempo parziale. Il calcolo, poi, del congedo, ha precisato la nota in esame, andrà effettuato sulla base delle giornate lavorative del dipendente per tutto il periodo in cui il lavoratore mantiene il regime a tempo parziale. Qualora il dipendente dovesse optare per il ritorno alla prestazione lavorativa a tempo pieno, la nota chiarisce che il periodo di congedo già fruito andrà nuovamente «riproporzionato» con le giornate lavorative a tempo pieno e così detratto dal complessivo periodo biennale per conoscere quanto ancora spetta al lavoratore a tale titolo.


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