MAGGIOLI EDITORE - ilPersonale.it


Più peso ai dirigenti nei comuni
I politici devono giustificarsi se si discostano dai pareri

Fonte: Italia Oggi

Giunte e consigli di comuni e province dovranno esplicitare le ragioni in base alle quali le delibere da essi approvate risultino difformi dai contenuti del parere di regolarità tecnica.

Il decreto legge sui controlli e gli equilibri finanziari di regioni ed enti locali (dl 174 del 10/10/2012, pubblicato sulla G.U. n. 137 di ieri) modifica l’articolo 49 del dlgs 267/2000, inserendo un nuovo comma 4, ai sensi del quale: «Ove la giunta o il consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione». Lo scopo della disposizione è, ovviamente, rafforzare il valore consultivo del parere espresso dai dirigenti o responsabili di servizio sugli atti deliberativi.

Da sempre, dall’entrata in vigore della legge 142/1990, sulle deliberazioni di consigli e giunte è richiesto il parere di regolarità tecnica (un tempo, era previsto anche quello di legittimità da parte del segretario comunale, improvvidamente abolito dalle riforme Bassanini). Tale parere è obbligatorio, salvo che per gli atti di mero indirizzo politico (atti ispettivi, mozioni), ma non vincolante. Dunque, gli organi collegiali di governo possono adottare una decisione che vada in una linea diversa, sul piano dell’opportunità, del merito e anche della disciplina normativa da seguire, da quella indicata dal parere. Fin qui, impropriamente, in molte amministrazioni laddove il responsabile esprimesse o intendesse esprimere un parere non favorevole alla regolarità della proposta di deliberazione accadeva che organi politici e tecnici andassero allo scontro o che si facesse in modo di ricondurre il parere alle indicazioni degli organi di governo, per evitare di manifestare contrasti tra decisione adottata e parere in merito. Un sistema di aggiramento della norma, che invece intende proprio evidenziare le eventuali alterità di visione e di responsabilità nel procedimento di adozione delle delibere. Non si deve dimenticare che i responsabili dei servizi, ai sensi del comma 3 dell’articolo 49 del Tuel «rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi»: essi hanno il dovere di rilevare ogni aspetto di irregolarità che possa ledere la corretta esplicazione del potere amministrativo, essendo il parere l’estremo momento nel quale rendere consapevoli gli organi di governo di eventuali possibili danni o, appunto, irregolarità discendenti dalle deliberazioni.

Con la modifica apportata dal decreto legge, non sarà più possibile nascondere eventuali diverse visioni tra organi di governo e responsabili di servizio. Il procedimento di formazione delle deliberazioni si arricchisce di una fase in più, eventuale: all’istruttoria e formulazione del testo della proposta, si affianca la fase, eventuale, della modifica della proposta in conseguenza del parere di regolarità tecnica eventualmente negativo rispetto ai contenuti della proposta. Gli organi collegiali sono obbligati a spiegare perché non ritengono di conformarsi alle indicazioni tecniche di chi è chiamato a illustrare loro le strade più corrette e legittime per perseguire gli interessi pubblici. In questo modo, in analogia a quanto accade nel rapporto tra responsabile del procedimento e autorità decidente ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera f), della legge 241/1990, si distinguono necessariamente le responsabilità tecniche, da quelle politico-amministrative. Indirettamente, il parere finisce per essere uno strumento finalizzato a ponderare molto bene le scelte dell’organo di governo. E i dirigenti o responsabili di servizio non potranno più nascondersi dietro un dito e non esprimere apertamente rilievi, nei confronti di provvedimenti che contengono delle criticità.


https://www.ilpersonale.it