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Revoca dello sciopero: diritto alla retribuzione
La Cassazione interviene a definire i casi in cui a seguito di revoca dello sciopero, il datore di lavoro può legittimamente rifiutare la prestazione e i casi in cui tale rifiuto non è giustificato e comporta l'obbligo di corrispondere la retribuzione

La pronuncia della Cassazione interviene a definire i casi in cui a seguito di revoca dello sciopero, il datore di lavoro possa legittimamente rifiutare la prestazione e, correlativamente, i casi in cui tale rifiuto non è giustificato e comporta l’obbligo di corrispondere la retribuzione. Ordinanza della Cassazione civile, Sez. Lavoro, 27 maggio 2019, n. 14419.

Massima

Il rifiuto unilaterale del datore di lavoro di ricevere la prestazione del dipendente a causa dei disagi provocati da uno sciopero in seguito revocato, non fa venire meno il diritto del lavoratore alla prestazione retributiva, a meno che non sia oggettivamente impossibile l’utilizzazione della stessa, a causa di circostanze non imputabili al datore, imprevedibili e non riferibili a carenze organizzative.

Fatto

La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello della Fondazione Teatro alla Scala, confermando la decisione di primo grado che aveva condannato la Fondazione a restituire al dipendente l’importo, pari a 2,5 giornate, trattenuto sulla retribuzione di agosto a titolo di sciopero.
La Corte territoriale, premesso che il datore di lavoro non possa rifiutare la prestazione offerta dal lavoratore, a meno che non sia oggettivamente impossibile l’utilizzazione della stessa, ha ritenuto come la Fondazione non avesse dimostrato l’impossibilità oggettiva di utilizzare la prestazione del lavoratore nell’ambito della turnèe, annullata a causa dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali…

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