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Revoca dello sciopero: diritto alla retribuzione
La Cassazione interviene a definire i casi in cui a seguito di revoca dello sciopero, il datore di lavoro può legittimamente rifiutare la prestazione e i casi in cui tale rifiuto non è giustificato e comporta l'obbligo di corrispondere la retribuzione
La pronuncia della Cassazione interviene a definire i casi in cui a seguito di revoca dello sciopero, il datore di lavoro possa legittimamente rifiutare la prestazione e, correlativamente, i casi in cui tale rifiuto non è giustificato e comporta l’obbligo di corrispondere la retribuzione. Ordinanza della Cassazione civile, Sez. Lavoro, 27 maggio 2019, n. 14419.
Il rifiuto unilaterale del datore di lavoro di ricevere la prestazione del dipendente a causa dei disagi provocati da uno sciopero in seguito revocato, non fa venire meno il diritto del lavoratore alla prestazione retributiva, a meno che non sia oggettivamente impossibile l’utilizzazione della stessa, a causa di circostanze non imputabili al datore, imprevedibili e non riferibili a carenze organizzative.
La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello della Fondazione Teatro alla Scala, confermando la decisione di primo grado che aveva condannato la Fondazione a restituire al dipendente l’importo, pari a 2,5 giornate, trattenuto sulla retribuzione di agosto a titolo di sciopero.
La Corte territoriale, premesso che il datore di lavoro non possa rifiutare la prestazione offerta dal lavoratore, a meno che non sia oggettivamente impossibile l’utilizzazione della stessa, ha ritenuto come la Fondazione non avesse dimostrato l’impossibilità oggettiva di utilizzare la prestazione del lavoratore nell’ambito della turnèe, annullata a causa dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali…
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