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Costi dei rinnovi contrattuali, cumulo impieghi, capacità assunzionale e note di rettifica INPS
Le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni

di GIANLUCA BERTAGNA (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Spese di personale, rinnovi contrattuali e limiti
Giungono conferme da parte della Corte dei conti della Lombardia sull’esclusione dai limiti di spesa per il personale deli oneri da rinnovi contrattuali. Con deliberazione n. 226/2019/PAR, infatti, la sezione evidenzia che il principio ermeneutico da valorizzare per la soluzione del quesito è la cogenza degli oneri economici derivanti dalla contrattazione collettiva e dalla conseguente carenza di spazi di discrezionalità in capo all’ente. In tal senso, si sarebbe già espressa la Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 2/2010, che, con riferimento al limite di spesa segnato dall’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2007, ha ritenuto «consentito agli enti soggetti al patto di stabilità di considerare le spese di competenza degli anni 2006, 2007 e 2008 al netto degli oneri derivanti dagli intervenuti contratti collettivi nazionali, proprio in relazione al profilo della mancanza di discrezionalità dell’amministrazione locale nel riconoscere quanto dovuto». Sulla questione è intervenuta ancora la stessa Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 19/2018, nella quale, nel sottrarre gli incrementi del fondo risorse decentrate, previsti dal medesimo Ccnl Funzioni locali del 21 maggio 2018, ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs n. 75/2017 ha attribuito valore dirimente alla circostanza che i nuovi oneri «trovano la loro copertura nell’ambito delle risorse già destinate ai rinnovi contrattuali dai documenti di finanza pubblica e, di conseguenza, essendo già state quantificate in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, non determinano effetti finanziari (articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 e articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017 n. 205)». Previdenza.

Note di rettifica gestione pubblica
Con il messaggio del 3 giugno 2019 n. 2111, l’Inps ha comunicato che sono disponibili le note di rettifica gestione pubblica relative agli anni 2017 e 2018. Da luglio l’istituto procederà con l’emissione e la notifica delle note relative al 2019 dal mese di gennaio fino alla correntezza, per poi procedere all’invio, con cadenza mensile, di quelle relative all’ultimo mese corrente trasmesso ed elaborato. L’Inps ricorda, infine, la possibilità, per enti ed aziende destinatarie, di visualizzare il dettaglio analitico dei singoli contributi ricalcolati tramite il servizio web di consultazione delle denunce accessibile al seguente percorso: “Visualizzazioni DMA” > “Interrogazioni” > “Ricerca Note di Rettifica”. Decorsi 30 giorni dalla data di emissione delle singole note, e del contestuale servizio di visualizzazione, le stesse saranno notificate via Pec ai datori di lavoro per il pagamento ovvero per l’invio della denuncia a correzione, nei casi derivanti da errori nella denuncia stessa.

Cumulo impieghi e regime incompatibilità
La Corte dei conti – sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna, con sentenza del 6 maggio 2019 n. 73, ha esaminato l’eventuale giudizio erariale instaurato nei confronti di un lavoratore comunale, «reo» di aver espletato incarichi retribuiti per più enti in violazione delle norme disciplinanti il regime di incompatibilità e conflitto d’interessi. In particolare, il soggetto, nonostante l’autorizzazione da parte dell’ente di appartenenza a svolgere incarichi esterni presso altri enti locali, si era visto prima contestare disciplinarmente il licenziamento per giusta causa per il cumulo di impieghi asseritamente non consentito e, successivamente, veniva rinviato a giudizio per responsabilità contabile. La Corte, però, conclude affermando che non risponde di danno erariale il dipendente pubblico che espleti incarichi retribuiti presso altre Pa (sforando il limite massimo delle 48 h/settimanali) che, alla luce delle autorizzazioni rilasciate dall’ente di appartenenza, ragionevolmente, e dunque senza profili di colpa grave, confidi nella liceità dell’attività svolta.

Capacità assunzionale e calcolo dei resti degli anni precedenti
In base all’articolo 1, comma 228, della legge 208/2015, per determinare la capacità assunzionale era necessario fare riferimento al rapporto tra dipendenti e popolazione al 31 dicembre dell’anno precedente. Un Sindaco ha chiesto alla Corte dei conti della Toscana se tale rapporto medio cui far riferimento per determinare la capacità assunzionale per il 2017 (25% o 75% della spesa del personale cessato nel 2016) è quello definito con Dm 24 luglio 2014, valido per il triennio 2014/2016. Con deliberazione n. 215/2019/PAR i magistrati contabili ricordano che, nel caso di specie, trovano applicazione i principi di diritto enunciati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 25/SEZAUT/2017/QMIG, in base alla quale, nell’ambito della determinazione della capacità assunzionale degli enti, questa va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell’anno in cui si procede all’assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali. Tali resti sono rappresentati dalla capacità assunzionale – maturata e quantificata – secondo le norme vigenti ratione temporis all’epoca della cessazione dal servizio del personale, ma non utilizzata entro il triennio successivo alla maturazione. Ciò posto, appare evidente che il rapporto popolazione/dipendenti utile a determinare la reale capacità assunzionale del comune vada individuato in base a quanto stabilito dal Dm 24 luglio 2014.


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