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Lavoratori autonomi in pensione: stop agli incarichi nella PA
Il nuovo Atto di indirizzo e di orientamento dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali: i soggetti esclusi dagli incarichi

Due opposte interpretazioni della norma dividono gli Enti Locali. L’oggetto del contendere è l’articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012, in virtù del quale è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni, con la sola eccezione dei componenti delle giunte e ai titolari di incarichi politici degli enti territoriali, di conferire incarichi di studio o di consulenza o di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società controllate, salvo se conferiti a titolo gratuito. In caso di incarichi dirigenziali o direttivi, il conferimento a titolo gratuito non potrà essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile. Sulle società controllate, il d.lgs. 175/2016 ha esteso la normativa ai componenti degli organi amministrativi e di controllo di società pubbliche.

Le incertezze normative/1: società controllate

In attesa della conclusione dell’iter dei decreti attuativi sulle partecipate, la definizione sui limiti agli incarichi gratuiti per i lavoratori in pensione risulta ancora non del tutto chiara. Si aprono quindi almeno due problemi interpretativi, che riguardano rispettivamente:

Un parere sulla corretta applicazione della normativa lo ha fornito l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali del Viminale, che ha elaborato un Atto di indirizzo e di orientamento per gli Enti locali.
Rispetto alla questione delle società quotate, l’Osservatorio ritiene che la soluzione vada nella modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 (comma 721) secondo cui queste norme «si applicano solo se espressamente previsto alle società quotate». L’articolo 11, comma 1, del d.lgs. 175/2016, inoltre, nel titolo fa riferimento agli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico, non contenendo alcuna disposizione espressa di inclusione delle quotate. L’Osservatorio quindi esclude dal divieto le quotate.

Le incertezze normative/2: i lavoratori autonomi

Sul problema dei lavoratori autonomi, pesano ancora oggi due diverse interpretazioni sui termini impiegati dal legislatore. La prima è stata fornita dalla Funzione pubblica (circolari 6/2014 e 4/2015) che ha espressamente chiarito che per «lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza» si intendono solo i lavoratori dipendenti e non quelli autonomi, perché va utilizzato un criterio letterale evitando interpretazioni estensive o analogiche. A questo indirizzo ministeriale si è opposta la magistratura contabile che ha evidenziato che il termine «lavoratore» include anche gli autonomi, altrimenti il termine da utilizzare sarebbe stato quello di «dipendente» (Corte dei conti Piemonte delibera n.60/2018). La Corte ha precisato anche che «il divieto abbraccia non solo gli ex dipendenti dell’ente, ma tutti i lavoratori (dipendenti, lavoratori autonomi) privati o pubblici (quindi, a prescindere dalla natura dell’ex datore di lavoro) in quiescenza» (Corte dei conti Puglia delibera n. 193/2014). Secondo l’Osservatorio è sicuramente il secondo indirizzo a dover essere preso in considerazione, per il fatto che non è esclusa un’interpretazione estensiva (tra le tante Consiglio di Stato, sentenza 5799/2011). Nella determinazione viene precisato che dal perimetro di applicazione della normativa sul divieto di conferimento di incarichi, se non gratuiti, vanno escluse le società quotate, mentre il divieto va esteso ai lavoratori autonomi in quiescenza.


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