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Pubblico impiego: il dovere di esclusiva
Focus sulle deroghe alla regola della esclusività nel regime del pubblico impiego: un caso concreto illustrato dal nostro esperto

Nel regime del pubblico impiego vige la regola della esclusività, ma sono previste delle deroghe: a fronte di attività assolutamente vietate, si aggiungono attività autorizzabili dal datore di lavoro e attività liberalizzate secondo il regime dell’art. 53, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. L’esercizio di attività di impresa è oggetto di un divieto assoluto. Sentenza della Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Lombardia, 7 maggio 2019, n. 94.

Massima

In caso di espletamento di attività extra-lavorative remunerate e non autorizzate dal datore da parte di un pubblico dipendente, l’obbligo di riversare alla propria amministrazione gli importi percepiti in base all’art. 53, commi 7 e 7 bis, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, si aggiunge alla responsabilità disciplinare ed eventualmente penale del lavoratore, senza che ciò violi il ne bis in idem, essendo misure di diversa natura giuridica e come tali concorrenti.

Fatto

Con atto di citazione del marzo 2018, la Procura regionale citava in giudizio un operaio specializzato dipendente comunale assunto a tempo indeterminato esponendo che:
– la Procura era stata notiziata di un possibile danno erariale arrecato dal dipendente per aver svolto, in violazione dell’obbligo di esclusiva e comunque senza l’autorizzazione prescritta dall’art. 53, comma 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, attività di amministratore unico di una società, percependo, con bonifico bancario, nel 2015 la somma di euro 32.998,00 quale compenso (somma inserita in dichiarazione dei redditi 730/2016), importo utilizzato per l’acquisto di immobile per i nipoti dipendenti della società…

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