MAGGIOLI EDITORE - ilPersonale.it


Progressioni verticali fuorilegge
L'Aran ha raccolto le principali disposizioni contrattuali per dipendenti e manager degli enti locali

Fonte: Italia Oggi

Sono da considerare abrogate perché in contrasto con il dlgs n. 150/2009, c.d. legge Brunetta, le norme dei contratti nazionali del personale che disciplinano le progressioni verticali. Mentre non vanno considerate abrogate le regole dettate dai contratti nazionali dei dirigenti sugli incarichi, nonostante la stessa disposizione esclude questa materia da quelle che possono essere oggetto di contrattazione collettiva.

E sono da considerare superate le disposizioni che indicano in modo analitico le componenti che devono dare corso alla costituzione della parte stabile del fondo per il personale, mentre per il fondo dei dirigenti le corrispondenti disposizioni sono pienamente valide.

Sono queste alcune delle principali scelte contenute nelle raccolte sistematiche realizzate nei giorni scorsi dall’Aran delle disposizioni contrattuali dettate per il personale e per i dirigenti degli enti locali. Analoga raccolta è stata messa a punto anche per le norme contrattuali dei segretari.

Questi lavori sono assai utili, perché permettono di avere sotto mano un testo di facile ed immediata consultazione. Occorre considerare che tali elaborazioni non hanno un valore impegnativo; solamente una specifica intesa contrattuale consente di arrivare a tale risultato: per i dipendenti era stato prevista dai contratti nazionali una delega alla redazione del testo unico delle norme contrattuali, ma non è stata fino ad oggi esercitata.

Si deve subito rilevare la estrema prudenza con cui l’Aran procede nella constatazione delle disposizioni che si devono ritenere superate per contrasto con la legislazione successiva. Nel caso delle progressioni verticali si deve ricordare che questa indicazione è stata già fornita dalle sezioni unite di controllo della Corte dei conti, in quanto il dlgs n. 150/2009 prevede esclusivamente concorsi pubblici con riserva non superiore al 50% per gli interni, superando la possibilità dei concorsi e/o prove selettive interamente riservati agli interni.

Le nuove disposizioni, modificando anche per questo aspetto le regole dettate dal Ccnl 31/3/1999, hanno stabilito che gli interni debbano essere in possesso degli stessi requisiti previsti per i candidati esterni, a partire dal titolo di studio. In mancanza di specifiche indicazioni in questo senso l’Aran non se la è sentita di dichiarare abrogate le disposizioni dei contratti collettivi della dirigenza che dettano regole, discipline, criteri e durata per gli incarichi dirigenziali.

Ciò nonostante in modo esplicito il citato dlgs n. 150/2009 escluda il conferimento degli incarichi dirigenziali dalle materie oggetto di contrattazione e nonostante il dlgs n. 141/2011 stabilisca che le disposizioni dettate dalla legge cd Brunetta prevalgano sulle norme contrattuali nazionali in contrasto.

Occorre segnalare la estrema prudenza con cui l’Aran affronta uno dei nodi più caldi: la revisione del sistema delle relazioni sindacali a seguito delle novità dettate dalle citate disposizioni. È evidente che una delle finalità essenziali della legge c.d. Brunetta è costituita dal ridimensionamento del ruolo e delle prerogative delle organizzazioni sindacali; ridimensionamento che si è fin qui realizzato in misura molto parziale in quanto le volontà legislative non hanno trovato concreta applicazione nella contrattazione collettiva nazionale.

Per questa ragione le raccolte sistematiche delle norme contrattuali dei dipendenti, dei dirigenti e dei segretari si limitano a segnalare la esistenza delle nuove regole legislative, ma evitano di trarre la conseguenza della constatazione della avvenuta abrogazione delle scelte contrattuali effettuate in precedenza.

Un’altra significativa differenza che emerge dalle raccolte sistematiche dei contratti dei dipendenti e dei dirigenti è quella relativa alle regole per la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata. Per quello dei dipendenti la raccolta considera abrogate le disposizioni dettate in modo analitico, soprattutto dall’articolo 15 del Ccnl 1/4/1999, per la costituzione della parte stabile. Si considera sufficiente il lavoro che è stato compito con l’articolo 31 del Ccnl 22/1/2004, cioè la unificazione di tutte le componenti in una voce unitaria. Invece per il fondo dei dirigenti questa scelta non viene riproposta e si torna a suggerire che la individuazione delle risorse decentrate continui ad essere articolata sulla base di tutte le voci «storiche» comprese nell’articolo 26 del Ccnl 23/12/1999.

Questa diversità, che a prima vista sembra illogica, deve invece essere considerata come pienamente giustificata in quanto nel fondo dei dirigenti, a differenza di quello del personale, non è prevista la distinzione tra la parte stabile e la parte variabile, per cui la esigenza di tornare ogni anno a verificare le regole che presiedono alla sua costituzione è pienamente giustificata.


https://www.ilpersonale.it