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Buonuscita, via alla riliquidazione
Le istruzioni dell'Inps sui trattamenti di fine servizio dopo l'emanazione del decreto legge 185/2012
Ricalcolo dei tfs entro il 31/10/2013 senza recupero indebiti

Fonte: Italia Oggi

Ritorno al passato sulle regole di calcolo dei trattamenti di fine servizio (tfs) dei dipendenti pubblici maturati dal 1° gennaio 2011. A chi ha percepito la prestazione secondo il regime del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr che aveva sostitutivo le vecchie regole, adesso ripristinate) verrà riliquidato il trattamento entro il 31 ottobre 2013, senza recupero delle somme erogate in eccedenza. Lo precisa tra l’altro l’Inps nel messaggio n. 18296 di ieri, con riferimento ai lavoratori iscritti alla gestione ex Inpdap.Il no della Consulta. La marcia indietro arriva dal dl n. 185/2012, in vigore dal 31 ottobre, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo il permanere della ritenuta del 2,5% a carico dei lavoratori una volta cambiate le regole di calcolo del tfs. In particolare, il citato dl ha abrogato la norma che stabiliva questo cambio di regole (articolo 12, comma 10, del dl n. 78/2010), con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2011. Al contempo, inoltre, ha stabilito la riliquidazione d’ufficio entro un anno (entro il 31 ottobre 2013) di tutti i tfs liquidati in base alle nuove, e adesso abrogate, regole, ma senza procedere al recupero delle eventuali somme erogate in eccedenza al dipendente. Inoltre, con il dietrofront la norma ha disposto pure l’estinzione di diritto di tutti i processi pendenti, nonché l’inefficacia di tutte le sentenze emesse (tranne quelle passate in giudicato) in materia di restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della retribuzione.Ritorno al passato per le future prestazioni. La novella legislativa, spiega l’Inps, ripristina le vecchie norme in materia di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati (indennità premio servizio, per i dipendenti delle autonomie locali, delle regioni e della sanità; indennità buonuscita per i dipendenti civili e militari dello Stato; indennità anzianità ai dipendenti di enti pubblici non economici e altre amministrazioni). Tuttavia, precisa l’Inps, in attesa dell’adeguamento delle procedure applicative, i tfs da definire dopo il 31 ottobre 2012 verranno erogati in via provvisoria tenendo conto delle anzianità utili maturate fino al 31 dicembre 2010.La riliquidazione dei trattamenti già erogati. La novella legislativa, prosegue l’Inps, dispone inoltre che i tfs relativi a cessazioni di lavoro dopo il 31 dicembre 2010 e liquidati entro il 30 ottobre 2012 verranno riliquidati d’ufficio entro un anno (entro il 31 ottobre 2013). Qualora in sede di riliquidazione l’importo spettante risultasse inferiore a quello precedentemente erogato, l’Inps non procederà al recupero della somma eccedente. Inoltre, non verranno poste in pagamento le prestazioni di importo inferiore a 12 euro.Resta la ritenuta (2,5%) sui dipendenti. Quando c’è stato il cambio delle regole di calcolo, le amministrazioni hanno continuato a praticare la ritenuta del 2,5% a carico dei lavoratori. A seguito del dl n. 185/2012, spiega l’Inps, nulla cambia in tema di obblighi contributivi, poiché, essendo state ripristinate le regole previgenti, il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane dovuto, anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2010 e sia per i dipendenti in servizio che per quelli cessati dopo il 31 dicembre 2010, nella misura complessiva del 9,60% (7,10% a carico amministrazione e 2,5% del lavoratore) per gli iscritti alla gestione ex Enpas e nella misura complessiva del 6,10% (3,6% a carico amministrazione e 2,5% del dipendente) per gli iscritti alla gestione ex Inadel. Pertanto, i processi pendenti aventi a oggetto la restituzione del contributo obbligatorio del 2,5% a carico dei lavoratori si estinguono di diritto. Mentre le sentenze eventualmente emesse, escluse quelle passate in giudicato, restano prive di effetto.


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