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Bando annullato, parola al Tar
Lo stop della nuova selezione non fa scattare lo scorrimento della vecchia graduatoria
Nessun diritto all'assunzione con giurisdizione del tribunale ordinario

Fonte: Il Sole 24 Ore

L’annullamento del nuovo bando di concorso non fa scattare lo “scorrimento” della vecchia graduatoria e, con questa, il diritto dei “meglio classificati” all’assunzione nella Pubblica amministrazione.
Su queste controversie, pertanto, la competenza è del giudice amministrativo e non del tribunale ordinario perchè non esiste un diritto all’assunzione “a prescindere” quando un bando viene annullato.
Le Sezioni unite civili della Cassazione (sentenza 19595/12, depositata il 12 novembre) tornano – a distanza di quattro anni dall’ultima decisione sul tema – a fissare le regole per le assunzioni di personale attraverso concorsi “reatroattivi”.
Il caso scaturiva da un dipendente dell’agenzia delle Entrate che, nel 2008 e dopo l’annullamento di un nuovo bando di concorso, aveva chiesto al tribunale di Torino la declaratoria del proprio diritto allo scorrimento di una graduatoria formata con un decreto direttoriale di sette anni prima.
Accanto alla “sanatoria”, il dipendente chiedeva pure le differenze retributive rispetto alla posizione così raggiunta e il risarcimento del danno per la mancata crescita professionale.
Le Sezioni unite, però, hanno ribadito la decisione dei due gradi di merito, che avevano prima dichiarato la nullità del ricorso e, in appello, il difetto della giurisdizione ordinaria a favore di quella del Tar.
Il problema, secondo la Corte, è che il diritto all’assunzione nel pubblico impiego «sorge soltanto in seguito al perfezionamento di una fattispecie complessa costituita dalla perdurante efficacia di una graduatoria e dalla decisione di avvalersene manifestata dalla Pa per la copertura dei posti vacanti».
Quindi, anche a fronte dell’annullamento tamquam non esset del nuovo bando, perchè si crei un diritto all’assunzione dei meglio classificati è necessario che l’amministrazione abbia dichiarato in qualche momento di volersi avvalere della graduatoria già formata, sempre che una tale previsione non fosse già contenuta in origine e per il riempimento di tutte le posizioni messe a concorso.
Inoltre, sottolinea la Cassazione, i posti non devono essere solo vacanti, ma anche disponibili, qualità che viene concessa solo sulla base di «un’apposita determinazione».
Tutte queste condizioni sono equiparabili «all’espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con l’identificazione degli ulteriori vincitori».
Lo spartiacque della giurisidizione (ordinaria/Tar) sta quindi sul crinale dell’iter amministrativo: se questo è stato completato, scatta un vero e proprio diritto allo scorrimento della graduatoria (e cioè all’assunzione), mentre non è sufficiente in sè l’annullamento del nuovo bando a determinare la competenza del tribunale ordinario, perchè in quel caso si è ancora in un ambito di interessi legittimi, e non di diritti soggettivi.


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