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Le assunzioni dei vigili
Le differenze in relazione alle assunzioni di vigili rispetto al resto del personale si sono fortemente attenuate sulla base degli ampliamenti degli spazi assunzionali e delle letture fornite dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti

Le differenze delle assunzioni di vigili rispetto al resto del personale si sono fortemente attenuate sulla base degli ampliamenti degli spazi assunzionali e delle letture fornite dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con particolare riferimento alla esclusione della mobilità dall’ambito entro cui può essere utilizzata la possibilità offerta dalla legislazione per il 2019 di effettuare assunzioni di vigili nel tetto della spesa sostenuta complessivamente per i vigili nell’anno 2016. Per cui la peculiarità che il d.l. n. 113/2018 ha cercato di introdurre al riguardo perde in termini sostanziali buona parte del suo significato innovativo.

Le disposizioni

Le disposizioni che dettano delle deroghe alle assunzioni a tempo indeterminato dei vigili sono contenute nel d.l. n. 14/2017, cd Sicurezza Minniti, e nel d.l.  n. 113/2018, cd Sicurezza Salvini.
Sulla base delle previsioni dettate dalla legge n. 48/2017, di conversione del d.l.  n. 14/2017, le amministrazioni possono assumere vigili urbani a tempo indeterminato nel biennio 2017/2018 utilizzando nel primo anno fino allo 80% dei resti delle cessazioni dei vigili dell’anno 2016 e nel secondo anno fino al 100% dei resti delle cessazioni dei vigili nell’anno 2017, ripristinando cioè le capacità assunzionali previste dal d.l.  n. 90/2014 per gli enti locali. Siamo in presenza di una possibilità offerta in modo facoltativo alle singole amministrazioni e che, per alcune amministrazioni, non determina condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste ordinariamente per le assunzioni di personale dalla evoluzione della legislazione.
Sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 35 bis del d.l.  n. 113/2018, per il solo anno 2019 viene prevista la possibilità per i comuni di assumere vigili a tempo indeterminato nel rispetto del tetto di spesa per il personale della vigilanza nel 2016. Questa possibilità viene concessa ai Comuni che in ognuno degli anni del triennio 2016/2018 hanno rispettato i vincoli del pareggio di bilancio.
Siamo in presenza di una disposizione che è dettata espressamente in deroga rispetto ai vincoli dettati per le assunzioni dall’articolo 1, comma 228, legge n. 208/2015 (norma che comunque ha cessato di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2018).
Le cessazioni di vigili nel 2018 non possono essere utilizzate per determinare le capacità assunzionali dell’Ente.

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