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La stabilizzazione del personale alla prova del nuovo fabbisogno del personale
La stabilizzazione del personale precario non supera la mobilità obbligatoria: le valutazioni della Corte dei conti Sicilia

La stabilizzazione del personale precario non bypassa la mobilità obbligatoria, pena la nullità delle assunzioni poste in essere, e il riferimento ai posti disponibili non va inteso in relazione alla dotazione organica, ma al più ampio e diverso concetto, introdotto dal d.lgs. 75/2017 e dalla circolare del 8 maggio 2018 del Ministero per la PA, di spazio finanziario disponibile, ossia riferito alle risorse finanziarie complessivamente utilizzabili dall’ente per le assunzioni di personale. Queste sono le indicazioni del Collegio contabile siciliano che ha risposto a diversi quesiti con due separate deliberazioni (n. 27 e n. 28 del 1 febbraio 2019).

Il rapporto tra stabilizzazione e mobilità obbligatoria

Nonostante la domanda provenga da un ente locale appartenente ad una regione a statuto speciale, le indicazioni normative, sulla stabilizzazione de personale precario (art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017), soggiacciono alle norme nazionali. Pertanto, la mobilità obbligatoria ex art. 34, 34 bis e 35 del d. lgs. n. 165/2001, rappresenta una condizione ineludibile per le amministrazioni pubbliche che intendano procedere all’espletamento di procedure concorsuali per l’assunzione di personale. Le eventuali disposizioni introdotte da una legge regionale che disciplini la stabilizzazione il personale precario, mediante concorsi “interamente riservati”, non può in ogni caso derogare ai principi stabiliti dal legislatore nazionale.

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