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Assunzioni con titoli falsi, dichiarazioni mendaci o errore sui punteggi
La dichiarazione non veritiera, in sede di partecipazione ad una selezione pubblica, comporta effetti differenziati: le conclusioni del TAR Lazio

La dichiarazione non veritiera, in sede di partecipazione ad una selezione pubblica, comporta effetti differenziati a seconda della latitudine degli effetti stessi, se riferibili alla graduazione del punteggio dei titoli di ammissione, ovvero del titolo di ammissione. La prima Sez. bis del TAR Lazio, Roma, con la sentenza 24 novembre 2018, n. 11391, affronta la decadenza dall’impiego basata sull’errata indicazione del punteggio dei titoli, definito alla stregua di una dichiarazione mendace, con effetti non sul collocamento in graduatoria quanto sulla stessa ammissione al servizio.

Il tema, al di là dell’aspetto specifico, riveste rilievo di natura generale (oltre che di estrema attualità) quando alla partecipazione ad un concorso il candidato produca documenti o dichiarazioni false (insanabili) rispetto ad una errata compilazione della domanda (regolarizzabile), che non può comportare l’esclusione, ovvero – in caso di assunzione – la decadenza dal servizio. Infatti, la PA a seguito delle verifiche dei titoli rilevava la loro carenza, mancando un requisito prescrittivo del bando, rispetto al titolo di studio posseduto. Il ricorrente rilevava che il sistema di reclutamento on-line (la compilazione della domanda di ammissione) non avrebbe consentito di inserire liberamente la votazione conseguita nel diploma, ingenerando un errore (di digitazione) tra la coincidenza o meno del giudizio (ad es. ottimo, distinto) rispetto a quello corrispondente espresso in numeri (un errore di corretta collocazione del titolo).

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