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Taglio fino a 20 volte l'indennità se il sindaco non avvia i controlli
Ogni sei mesi esame della Corte dei conti sull'efficacia delle verifiche attivate dall'ente

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il nuovo quadro dei controlli della Corte dei conti sugli enti locali tracciato dal decreto legge 174/2012 è un misto di slancio verso il rafforzamento dei controlli esterni e di timori verso l’inefficienza dei controlli interni. Innanzi tutto, alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è assegnato il nuovo controllo semestrale sulla legittimità e sulla regolarità delle gestioni, nonché sul funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio (articolo 148 del Dlgs 267/2000). Il controllo è limitato ai Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti e alle Province. Per questi enti, i sindaci o i presidenti, avvalendosi del direttore generale o del segretario generale (ove manca il direttore), trasmettono, ogni sei mesi, un referto, redatto sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione autonomie della Corte dei conti, avente come contenuto la regolarità delle gestioni e l’efficacia e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni. Sono stati cancellati nel corso dell’esame parlamentare gli ulteriori riferimenti al Peg, ai regolamenti e agli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali. Il referto è inviato anche al presidente del consiglio dell’ente. Qualora sia rilevata l’assenza o l’inadeguatezza degli strumenti di controllo, intervengono le sezioni giurisdizionali della Corte, che irrogano agli amministratori responsabili la condanna a una sanzione pecuniaria da un minimo di 5 fino a un massimo di 20 volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. A queste sanzioni si possono sommare quelle per dolo o colpa grave. Altra novità riguarda la riscrittura del controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali, all’articolo 148-bis del Dlgs 267/2000 (si veda l’articolo in pagina). I nuovi poteri di controllo della Corte riguardano anche la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. In particolare, entro 10 giorni dalla data di approvazione il piano è trasmesso anche alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, oltre che alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Entro i successivi 60 giorni una sottocommissione effettua l’istruttoria del piano, all’esito della quale redige una relazione finale, trasmessa alla Corte dei conti. Quest’ultima, entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti, delibera sull’approvazione o sul diniego del piano. La delibera può essere impugnata innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, entro 30 giorni dall’adozione della delibera di approvazione o di diniego del piano. Inoltre, entro i 15 giorni successivi alla scadenza di ogni semestre l’organo di revisione trasmette al Viminale, all’Economia e alla sezione regionale della Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi. In base all’articolo 6 del 174/2012 vanno ricordati anche i controlli sulla verifica dell’attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti locali. Fra le novità, infine, la sezione controllo riceve la relazione di fine mandato. Inoltre i controlli esterni sono esercitati, oltre che dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, dalla Ragioneria generale dello Stato, che può procedere autonomamente a effettuare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile in presenza di indicatori di squilibrio finanziario. RIPRODUZIONE RISERVATAI passaggi della vigilanzaCHECK UP SEMESTRALE Nei Comuni con più di 15mila abitanti la verifica semestrale si svolge su: legittimità e regolarità della gestione, funzionamento dei controlli interni per il rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancioANALISI DEI BILANCI Il monitoraggio sui bilanci di previsione e sui rendiconti si estende alla sostenibilità dell’indebitamento e all’assenza di irregolarità. Aggiunto anche l’obbligo di consolidare le società controllateRELAZIONE DI FINE MANDATO Il sindaco invia alla Corte dei conti una relazione predisposta dai tecnici sulle scelte finanziarie e sulla convergenza verso i fabbisogni standard. La legge non specifica nulla in merito all’esame della CorteRIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE Per gli enti locali che si trovano in dissesto finanziario esame dell’eventuale piano di riequilibrio finanziario pluriennale e della relazione sullo stato di attuazione del piano stessoRAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA La Corte dei conti riceve gli esiti relativi alle ispezioni della Ragioneria dello Stato. Questi controlli si attivano attraverso quattro indicatori-spia, quali, ad esempio, il ricorso ripetuto ad anticipazioni di tesoreriaI CHECK UP1ADEMPIMENTIIl questionario si estende alla sostenibilità dei debiti Il controllo di regolarità sulla gestione finanziaria e contabile degli enti locali, uno dei capisaldi delle attività delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, acquisisce una disciplina più articolata. Resta fermo il meccanismo, introdotto dall’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 266/2005, che prevede l’obbligo per i revisori dei conti di Comuni e Province di trasmettere alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto. La sezione Autonomie della magistratura contabile definisce unitariamente il contenuto delle relazioni, che sono inviate tramite il sistema Siquel. Le novità introdotte nell’articolo 148-bis del Dlgs 267/2000 riguardano l’estensione e la puntualizzazione dei criteri di riferimento del controllo, per cui, alla verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno e all’osservanza del vincolo costituzionale in materia di indebitamento per spese di investimento, si aggiungono la sostenibilità dell’indebitamento e l’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Altra modifica attiene all’obbligo di consolidare, ai fini del controllo, nei rendiconti degli enti locali le partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali. Cambiano anche gli effetti del controllo. A seguito della verifica di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno, i giudici contabili emettono una pronuncia di accertamento, dalla quale deriva un obbligo per l’ente locale di adottare, entro 60 giorni dal deposito della pronuncia, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e ripristinare gli equilibri di bilancio. Il procedimento si chiude con l’ulteriore verifica da parte della Corte dei conti entro i 30 giorni successivi al ricevimento dei provvedimenti. Nei casi di inerzia o inidoneità delle misure correttive è proibita l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della sostenibilità finanziaria. Questo nuovo iter sostituisce quello finora applicato in base al comma 168 dell’articolo 1 della legge 266/2005, che viene quindi soppresso (articolo 3, comma 1-bis del Dl 174/2012). P.Ruf. RIPRODUZIONE RISERVATA2RGSAnticipazioni e squilibri «chiamano» gli ispettori Cambiano le verifiche dei Servizi ispettivi di finanza pubblica sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell’ente locale, che erano state disciplinate nel Dlgs 149/2011 (articolo 4): diventano immediatamente operative, sono rivolte anche alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, acquistano un nuovo campanello d’allarme per la loro attivazione e prevedono la comunicazione dei casi di squilibrio alla Corte dei conti. Le novità entrano subito in funzione perché è cancellato il rinvio della definizione delle modalità operative a un decreto, che doveva farsi carico anche di disciplinare forme di contradditorio fra Economia ed ente controllato. Le verifiche sono attivate di fronte a situazioni di squilibrio finanziario desunte da indicatori «spia»: il ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria, il disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio, anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi, incrementi eccessivi delle spese per organi istituzionali. I calcoli si basano anche sui dati degli incassi e dei pagamenti risultanti dalle rilevazioni Siope (trasmessi ai tesorieri da tutti gli enti). Lo squilibrio di parte corrente rientra anche fra i parametri di virtuosità del Patto, ma nelle verifiche ispettive si basa solo su dati di cassa e non di competenza; l’erronea contabilizzazione nei servizi per conto terzi rileva anche per le sanzioni antielusive rispetto ai vincoli di finanza pubblica. Il quarto indicatore aggiunto dal Dl 174/2012 riguarda l’aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali, attivato anche attraverso le rilevazioni del Viminale per gli enti locali (e del dipartimento Affari regionali per le Regioni). Si può quindi ipotizzare che dal prossimo certificato al rendiconto gli enti locali dovranno riportare anche i dati di queste spese. Gli ispettori dell’Economia potranno accedere anche alle Regioni e alle Province autonome, che fino ad ora non erano interessate da questo tipo di verifiche. Se il ministero dell’Economia ravvisa squilibri finanziari dai quattro indicatori è tenuto a darne immediata comunicazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio. Il decreto legge 174/2012, infine, introduce una disciplina delle verifiche ispettive anche nell’articolo sui controlli esterni (articolo 148, comma 2, del Dlgs 267/2000), con qualche differenza. Il comma 3 dello stesso articolo attribuisce, da ultimo, il potere di attivare le verifiche anche alla Corte dei conti. P.Ruf. RIPRODUZIONE RISERVATA3TRASPARENZARelazione di fine mandato obbligatoria da subito Scatterà già dalle amministrative di primavera 2013 l’obbligo per Comuni e Province di redigere la relazione di fine mandato, entro 90 giorni dal voto (nel caso di elezioni a fine marzo, il termine scade a fine dicembre). Il Dl 174/2012, nel mettere a punto il documento già previsto nel Dlgs 149/2011, introduce nuovi obblighi di comunicazione, sanzioni amministrative e l’ulteriore obbligo della relazione di inizio mandato. Lo scopo resta quello di garantire la trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa. Resta invariato anche il contenuto, la relazione deve descrivere le attività svolte durante il mandato relative a: controlli interni; eventuali rilievi della Corte dei conti; azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica; situazione finanziaria e patrimoniale, indicando anche le carenze nella gestione degli enti controllati e le misure correttive; azioni per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; quantificazione dell’indebitamento. Entro 10 giorni dalla firma da parte del capo dell’amministrazione, la relazione va certificata dall’organo di revisione e trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale (se insediato), il quale invia, entro 20 giorni, un rapporto. Il rapporto e la relazione devono approdare sul sito dell’ente entro il giorno successivo al ricevimento. Fino ad ora il documento era rimasto sulla carta per la mancata emanazione dello schema tipo. Ora il Dl 174 lo sblocca perché gli enti sono obbligati anche se dovesse mancare lo schema tipo; l’obbligo ricade in capo al responsabile del Servizio finanziario e al Segretario generale. La relazione va trasmessa, entro 10 giorni dalla sottoscrizione, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Se non si pubblica la relazione di fine mandato sul sito istituzionale, scatta la sanzione pari al 50% dell’indennità di mandato del sindaco delle tre mensilità successive. Stessa sanzione, pari al 50% degli emolumenti, per il responsabile del servizio finanziario del Comune o per il segretario generale, se non hanno predisposto la relazione. Arriva, infine, l’obbligo della relazione di inizio mandato per verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e l’indebitamento. Anche questa è predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, ed è sottoscritto dal presidente della Provincia o dal sindaco, entro il 90 giorno dall’inizio del mandato.

Patrizia Ruffini


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