MAGGIOLI EDITORE - ilPersonale.it


Censimento subito per i dirigenti senza concorso
Entro la fine del mese di gennaio tutte le amministrazioni pubbliche dovranno comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica nomi, titoli e curricula dei soggetti a cui sono conferiti incarichi dirigenziali senza procedure selettive pubbliche.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Questa comunicazione dovrà essere fatta dagli Organismi indipendenti di valutazione nell’ambito del monitoraggio che deve essere trasmesso annualmente, entro il 31 gennaio, da parte di ogni ente alla stessa Funzione pubblica sulle assunzioni flessibili e sul conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, adempimento che da questo anno è pienamente operativo.
È quanto prevede la legge anticorruzione (commi 39 e 40 della legge n. 190/2012).
La disposizione riguarda sia gli incarichi di nuova attribuzione che quelli conferiti in precedenza e ancora in corso.
L’obbligo di comunicazione riguarda tutti gli incarichi dirigenziali che sono stati conferiti “discrezionalmente”.
Quindi negli enti locali si applica alle assunzioni effettuate ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Dlgs 267/2000, cioè sia per posti vacanti in dotazione organica che per posti extra dotazione organica.
Per esplicita previsione, la disposizione stabilisce che le comunicazioni riguardino tanto i casi in cui questi incarichi sono stati conferiti a dipendenti dell’ente, quanto la individuazione di dipendenti di altre Pa, quanto il conferimento a soggetti esterni alla Pa.
L’ambito di applicazione si deve ritenere esteso anche agli incarichi di responsabilità conferiti negli enti privi di dirigenti.
La formulazione utilizzata esclude solo gli incarichi conferiti sulla base di «procedure pubbliche di selezione», formula che non sembra includere il mero confronto di curricula.
Gli obiettivi della disposizione sono numerosi: individuazione nominativa dei dirigenti “fiduciari”, accertamento dei loro requisiti, verifica della imparzialità, salvaguardia della distinzione delle competenze tra organi politici e dirigenti.

Gli Organismi indipendenti di valutazione (Oiv) ed i Nuclei di valutazione, a dimostrazione dell’accentuazione del loro ruolo di strumento di controllo, vengono responsabilizzati direttamente alla effettuazione di questa comunicazione, ovviamente sulla base dei dati elaborati dagli uffici.
Occorre ricordare che, sulla base delle previsioni di cui all’articolo 36 del Dlgs 165/2001, gli Oiv sono responsabilizzati ad accertare che nell’ente siano rispettati i vincoli, sia procedurali che di spesa, dettati dal legislatore per le assunzioni flessibili e per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
Spetta infatti ad essi sanzionare i dirigenti che hanno gestito in modo irregolare le assunzioni flessibili e/o gli incarichi di co.co.co con la mancata erogazione della indennità di risultato.
Anche se non sono stati ancora preparati i modelli da utilizzare per effettuare queste comunicazioni, gli enti locali e le Regioni sono comunque tenuti a raccogliere e trasmettere queste informazioni.
Essi possono utilizzare i modelli che la Funzione pubblica ha realizzato per le amministrazioni statali e per gli enti pubblici nazionali.

Arturo Bianco


https://www.ilpersonale.it