MAGGIOLI EDITORE - ilPersonale.it


P.a., incarichi al canto del cigno
La legge di stabilità 2013 limita ancora la possibilità di conferire collaborazioni
No ai rinnovi. Sì alle proroghe ma il compenso non cambia

Fonte: Italia Oggi

La legge di stabilità 2013 limita ulteriormente la possibilità di conferire incarichi di collaborazione da parte delle pubbliche amministrazioni: vengono vietati i rinnovi e sono di fatto rese assai poco appetibili le proroghe. La disposizione è contenuta nel comma 147 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 e ha un carattere permanente, infatti è dettata come modifica all’articolo 7, comma 6, del dlgs n. 165/2001. Essa si aggiunge ai vincoli procedurali e al tetto alla spesa introdotti dalla legislazione degli ultimi anni. Oltre al contenimento della spesa la nuova disposizione vuole obbligare le amministrazioni a scegliere i professionisti, rispettando i vincoli di pubblicità quanto il ricorso a criteri di selezione comparativa.L’ambito di applicazione della disposizione è assai ampio: sono esclusi unicamente gli incarichi cosiddetti professionali, cioè quelli conferiti ai sensi del dlgs n. 163/2006, cioè il Testo unico sugli appalti. Ricordiamo che i principali incarichi professionali sono la rappresentanza in giudizio per gli avvocati e gli incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudo ecc. per i lavori pubblici, nonché la progettazione di strumenti urbanistici. La disposizione non si applica neppure agli incarichi conferiti a società. Per cui sono compresi nell’ambito di applicazione della disposizione sia le collaborazioni coordinate e continuative sia gli incarichi di collaborazione occasionale sia gli incarichi di consulenza, studio e ricerca.Il rinnovo degli incarichi di collaborazione conferiti a persone fisiche è seccamente vietato da parte del legislatore. Il carattere assai rigido della disposizione non ammette deroghe di sorta. Di conseguenza, per esempio, l’eventuale finanziamento del conferimento di questi incarichi con risorse provenienti da altre amministrazioni o dalla Unione europea o da privati non apre la possibilità di rinnovo.Il secondo precetto dettato dal legislatore è l’imposizione di drastici limiti alla possibilità di prorogare questi incarichi. In primo luogo, viene previsto che ciò sia possibile solamente in presenza di circostanze eccezionali. E cioè il progetto o l’obiettivo per il cui raggiungimento l’incarico è stato conferito non è stato raggiunto e ciò non deve essere in alcun modo imputabile al collaboratore. Si deve sottolineare che questa innovazione non ha un carattere stravolgente rispetto ai principi dettati dalla legislazione precedentemente in vigore: siamo in presenza di un rafforzamento dei vincoli che erano già in vigore. L’innovazione di maggiore rilievo è la seguente: la proroga è consentita «ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di conferimento dell’incarico». La norma è quanto mai chiara: in caso di proroga non è possibile attribuire alcun nuovo compenso, si rimane nell’ambito di quello già fissato. È evidente la conseguenza che questa disposizione determinerà: la proroga degli incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca non sarà più ambita da parte dei professionisti privati. Pertanto, oltre alla spinta che si determinerà al completamento entro i termini previsti di tutte le attività connesse agli incarichi, le amministrazioni dovranno dare corso al conferimento di un nuovo incarico nel caso in cui intendano completare o intendano proseguire le attività per le quali hanno deciso di utilizzare risorse esterne. Il che vuol dire in particolare che: l’incarico deve essere compreso nella programmazione adottata dall’ente, occorre dimostrare che non vi sono nell’ente risorse professionali in grado di svolgere quella attività, il collaboratore deve essere di norma in possesso della laurea, si deve garantire un’adeguata pubblicità preventiva alla volontà dell’ente di conferire incarichi, il compenso deve essere fissato sulla base di criteri oggettivi, l’incarico deve riguardare attività ulteriori rispetto a quelle ordinarie, il conferimento deve essere pubblicato sul sito internet, nel caso di compensi superiori a 5 mila euro occorre dare informazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e occorre dare comunicazione al dipartimento della funzione pubblica.


https://www.ilpersonale.it