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All'indennità di turno serve l'organizzazione preventiva

Fonte: Il Sole 24 Ore

L’indennità di turno può essere riconosciuta solo se l’ente ha prima deliberato un modello organizzativo che la preveda, e se i dipendenti ruotano in misura equilibrata tra i vari turni. Sono questi i principi affermati dal Consiglio di Stato, quinta sezione, con la sentenza 11/2013. La sentenza si caratterizza per il carattere vincolante che assume la preventiva attivazione del servizio, scelta che non può avere carattere retroattivo. Occorre inoltre aggiungere, come condizione per il riconoscimento di questo compenso, la non interruzione del servizio nell’arco temporale di almeno 10 ore.
I giudici amministrativi negano che «l’indennità di turnazione sarebbe dovuta per il solo e mero dato di fatto dello svolgimento dell’attività di servizio secondo, appunto, una turnazione». Occorre dimostrare «l’esistenza di una corrispondente organizzazione del relativo apparato amministrativo da parte degli organi di governo dell’ente: l’organizzazione delle prestazioni di lavoro deve avvenire attraverso la predisposizione di orari e turni, mediante la programmazione dei piani di lavoro e prescrivendo la loro verifica con sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio, tali da assicurare che dette prestazioni siano rese». In altri termini, solo dopo che le Giunte hanno deliberato l’organizzazione di un servizio in modo da soddisfare i requisiti previsti dai contratti per la turnazione, matura il diritto alla erogazione di questo compenso. A rafforzamento di tale tesi viene chiarito che prima di questa deliberazione «le turnazioni eventualmente già esistenti sul mero piano fattuale sarebbero state prive di rilevanza giuridica».
La semplice presenza di un orario di servizio che si articola per almeno 10 ore giornaliere consecutive non giustifica la erogazione di questo compenso; occorre infatti verificare che le modalità di effettivo svolgimento di questa attività da parte dei singoli dipendenti siano rispondenti al requisito della rotazione in modo equilibrato nell’arco del mese. Viene chiarito che non è sufficiente la mera appartenenza a strutture che comportino un’erogazione continuativa di servizi per almeno dodici ore, occorrendo anche, e soprattutto, il presupposto dell’effettiva partecipazione individuale a delle turnazioni. In altre parole, l’indennità spetta solo se vi siano state rotazioni del personale interessato tra i turni predisposti dall’amministrazione. Se, invece, un’amministrazione organizza un proprio servizio in più turni, ma i dipendenti assegnati ad esso non ruotano, bensì operano sempre nello stesso arco temporale, ai medesimi non può essere riconosciuta alcuna maggiorazione. Dal che se ne deve trarre la conclusione che, nell’ambito di un servizio che preveda l’articolazione in turni, ma non per tutti i dipendenti, la indennità di turnazione spetta solamente a coloro che ruotano in modo bilanciato tra la mattina, il pomeriggio e, eventualmente, la notte.


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