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Compensi comunicati in 15 giorni

Fonte: Italia Oggi

Dal 28 novembre scorso, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi ai dipendenti pubblici per incarichi devono comunicare entro 15 giorni l’avvenuta erogazione e la relativa somma all’amministrazione di appartenenza del dipendente.
E scatta l’illecito disciplinare per il dirigente che non si sia preoccupato di effettuare tale comunicazione.
È quanto ricorda la Ragioneria generale dello stato nel testo della circolare n. 16 diffusa ieri, con cui fa chiarezza sulla portata applicativa delle disposizioni contenute all’articolo 1, comma 42 della legge anticorruzione che ha modificato il testo dall’articolo 53, comma 11 del Testo unico sul pubblico impiego.
Come noto, la norma contenuta nella legge n. 190/2012, dispone che entro 15 giorni dall’erogazione del compenso, i soggetti pubblici o privati sono tenuti a darne comunicazione all’amministrazione di appartenenza.
Ne consegue, scrive il documento firmato dal Ragioniere dello stato, Mario Canzio, che dal 28 novembre 2012 (data di entrata in vigore della predetta legge n.
190), i compensi erogati siano soggetti al termine di comunicazione sopra evidenziato.
Mentre, per quanto riguarda i compensi erogati ai dipendenti pubblici in data anteriore al 28/11/2012, resta invariato la scadenza prevista del 30 aprile 2013 per l’inoltro delle comunicazioni.
Sul versante delle modalità di comunicazione, la stessa Rgs precisa che le informazioni sui compensi dovranno avvenire tramite Posta elettronica certificata (Pec), sottolineando come, per effetto delle disposizioni contenute nel codice dell’amministrazione digitale, ogni amministrazione pubblica, incluse le società interamente partecipate da enti pubblici o a prevalenza di capitale pubblico, è tenuta ad istituire e a pubblicare sul proprio sito istituzionale almeno una casella Pec.
La circolare, poi, evidenzia che rimangono invariate le modalità di inoltro delle comunicazioni dei compensi relativi agli incarichi ricoperti da dirigenti di prima e seconda fascia, che sono sottoposti al regime di onnicomprensività del trattamento economico.


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