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P.a., il pagamento è di rigore A risponderne sarà il dirigente
Le novità del decreto legge che sblocca i debiti delle pubbliche amministrazioni

Fonte: Italia Oggi

Pagamento speedy delle fatture verso la p.a., a qualunque costo. Anche quello, per l’ente pubblico, di rischiare di sbagliare. È il funzionario pubblico che autorizza la spesa a dover rendere conto e rimborsare l’ente, se a posteriori si scopre qualcosa che non va. Il decreto legge sul pagamento dei crediti maturati verso la pubblica amministrazione fi no al 31 dicembre 2012, esaminato dal consiglio dei ministri, rende effettiva la possibilità di evitare ritardi dei pagamenti da parte degli enti pubblici. Lo strumento usato è quello di depotenziare il possibile veto interno al pagamento da parte degli organi preposti al controllo degli atti. Stiamo parlando delle modifi che che riguardano i pagamenti delle cosiddette transazioni commerciali e cioè i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Il decreto legislativo 231/2002 prevede brevi termini di pagamento (di regola trenta giorni) oltre i quali scatta l’applicazione di pesanti interessi di mora. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione il decreto 231/2002 prevede che le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore ai trenta giorni, quando sia giustifi cato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini non possono essere superiori a sessanta giorni e la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. Il problema è sempre stato fare in modo che queste disposizioni non rimangano lettera morta. Vediamo le novità del decreto legge in esame. Innanzi tutto è istituita una procedura per rispettare i termini di pagamento: gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali devono pervenire all’uffi cio di controllo almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine. Le fasi interne di lavorazione delle fatture sono cadenzate in maniera che non subiscano lungaggini per questioni burocratiche. L’ufficio di controllo deve espletare i riscontri di competenza, ma dà comunque corso al pagamento, entro il termine di scadenza previsto dal decreto legislativo 231/2002: questo sia in caso di esito positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti. La necessità di approfondimenti istruttori non blocca il pagamento. A questo punto se il dirigente responsabile non risponde alle osservazioni, oppure i chiarimenti forniti non sono accettabili, l’uffi cio di controllo è tenuto a segnalare alla procura regionale della Corte dei conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal pagamento. Quindi bisogna rispettare i termini di pagamento e se il pagamento non era dovuto scatta la responsabilità erariale del dirigente responsabile. La responsabilità individuale sarà uno stimolo effi cace per evitare che si commettano irregolarità amministrative a monte, confi dando di poter bloccare poi, a valle, i pagamenti. Il decreto legge in esame ribalta le cose: il pagamento si fa, salvo casi eccezionali, e il dirigente pubblico è chiamato a rispondere delle spese indebite. Per evitare, tuttavia, clamorosi autogol il decreto legge sul pagamento dei debiti maturati al 31/12 mantiene fermi i divieti di pagamento previsti dal decreto 123/2011: per esempio spese fuori bilancio. Ma anche atti di spesa pervenuti oltre il termine perentorio di ricevibilità del 31 dicembre dell’esercizio fi nanziario cui si riferisce la spesa oppure casi di imputazione della spesa sia errata rispetto al capitolo di bilancio o all’esercizio fi nanziario,o alla competenza piuttosto che ai residui, di violazione delle disposizioni che prevedono specifi ci limiti a talune categorie di spesa. In questi casi il divieto giustifi ca il mancato pagamento nei termini. Responsabilità individuale. Il decreto legge sul pagamento dei debiti fi no al 2012 mette alla sbarra i funzionari pubblici anche nel caso di mancato rispetto delle disposizioni da esso previste. Se dalla negligenza deriva una condanna dell’ente pubblico al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori, il funzionario pubblico dovrà rimborsare l’amministrazione per tutte le somme pagate, senza sconti. La corte dei conti, infatti, non potrà esercitare, per espresso divieto, il potere di riduzione dell’addebito. Con riferimento ai crediti maturati fi no al 31 dicembre 2012 sono da segnalare altre due novità. Innanzi tutto le somme destinate al loro pagamento sono insequestrabili e impignorabili. Quindi si attiva un particolare scudo protettivo. In secondo luogo si individuano misure di semplifi cazione e agevolative della cessione del credito. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. Inoltre l’autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni potrà essere effettuata anche dall’ufficiale rogante dell’amministrazione debitrice (ad esempio il segretario comunale); in tale ipotesi la cessione si intende accettata ai sensi dell’articolo 1264 del codice civile. Nel caso in cui l’autenticazione delle sottoscrizioni sia, invece, effettuata da un notaio gli onorari sono comunque ridotti alla metà. La notifi cazione degli atti di cessione, anche se precedenti all’entrata in vigore del decreto, potrà essere effettuata direttamente dal creditore anche a mezzo di piego raccomandato con avviso di ricevimento (e non necessariamente con notifi ca dell’uffi ciale giudiziario).

Le misure per far rifiatare le imprese

Vincolo Le somme stanziate per il pagamento dei crediti fi no al 2012 sono insequetrabili e impignorabili Transazioni commerciali Rigoroso rispetto dei termini previsti dal dlgs 232/2002 Inosservanza degli adempimenti previsti dal dl sul pagamento crediti fi no al 2012 Responsabilità erariale del dipendente pubblico in caso di condanna della p.a. ai danni o al pagamento di interessi moratori

Le novità

Per le cessioni dei crediti (maturati fi no al 2012) verso la p.a.: Esenzione da imposte, tasse, diritti • Autenticazione con rogito del segretario co• munale Onorari notarili ridotti della metà • Notifi cazione con raccomandata con ricevuta • di ritorno


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