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Blocco stipendi: accelerato l'iter per la proroga
Via libera del Consiglio di Stato al Dpr
RETRIBUZIONI CONGELATE Il regolamento sterilizza gli emolumenti anche nel biennio 2013-14 e blocca l'indennità di vacanza contrattuale

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il Consiglio di Stato accelera l’iter di approvazione del regolamento che proroga il blocco dei contratti collettivi del pubblico impiego.
La Sezione per gli atti normativi, con il parere numero 1832/2013 del 17 aprile scorso, ha dato il proprio via libera allo schema di Dpr approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 21 marzo.
Il Governo ha sfruttato in questo modo la delega ricevuta con l’articolo 16, comma 1, lettere b) e c) del decreto legge 98/2011, nella misura massima consentita, portando alla fine del 2014 lo stop ai contratti collettivi di lavoro dei dipendenti pubblici che era scaduto lo scorso 31 dicembre 2012.
Ma lo schema di decreto non si limita a questo.
Composto da un articolo solo, è il primo comma il piatto forte del provvedimento.
Suddiviso in quattro lettere, la prima sposta al 2014 alcuni termini contenuti nell’articolo 9 del Dl 78/2010.
In particolare: il limite al trattamento economico individuale, che non potrà superare quello ordinariamente spettante nel 2010 (comma 1); le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, che saranno ridotte del 10%, e il tetto alle retribuzioni dei nuovi incarichi dirigenziali di livello generale, che non potrà superare quello del predecessore (comma 2); il fondo per le risorse decentrate, il quale dovrà essere inferiore all’importo del 2010 e dovrà essere ridotto in base ai dipendenti cessati (comma 2-bis); infine, la validità esclusivamente giuridica delle progressioni (comma 21).
La lettera b) ha per oggetto sempre l’articolo 9 del Dl 78/2010, ma il comma 23, e somma anche l’anno 2013 al triennio precedente in ordine alla non valutabilità, per il personale Ata, del periodo ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali.
La lettera c) riguarda il personale delle amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 196/2009 e, quindi, anche le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001.
Per i dipendenti di tali pubbliche amministrazioni, gli anni 2013 e 2014 sono sterilizzati ai fini contrattuali.
Ne consegue che il prossimo triennio di rinnovo contrattuale dovrebbe abbracciare l’arco temporale 2015-2017.
E nel biennio 2013-2014 cosa succede? La successiva lettera d) impone il divieto di corrispondere l’indennità di vacanza contrattuale, che doveva partire dal mese di aprile di quest’anno.
Ciò expressis verbis in deroga all’articolo 47-bis del Dlgs 165/2001.
In mezzo a questo blocco generalizzato delle retribuzioni fino al 2014, il legislatore ha “acconsentito” alla conservazione della misura dell’indennità di vacanza contrattuale corrisposta per effetto del comma 17 dell’articolo 9 del Dl 78/2010 a partire dal mese di aprile 2010.
A questo punto viene quasi da sorridere leggendo che il Governo si preoccupi di fissare, sin d’ora, le regole per il calcolo dell’indennità di vacanza contrattuale eventualmente da corrispondere a partire dal 2015, conservando, in pratica, gli attuali modi di calcolo e tempi di decorrenza.
L’esperienza, purtroppo, insegna che due anni sono lunghi e le regole possono essere mutate innumerevoli volte.


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