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Amministratore unico anche per i servizi pubblici
Partecipate. La Corte dei conti lombarda «amplia» le opzioni degli enti locali
Riduzione Cda non più limitata alle società strumentali

Fonte: Il Sole 24 Ore

Gli enti locali devono procedere alla nomina dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate nel rispetto dei limiti numerici stabiliti dalla legge, ma possono optare per un amministratore unico sia per le società che svolgono attività strumentali che in quelle che gestiscono servizi pubblici.
La Corte dei conti, sezione regionale controllo Lombardia, con la deliberazione n. 186/ 2013/Par del 3 maggio 2013 ha chiarito le problematiche applicative determinate dall’articolo 4, comma 5 del Dl 95/2012, evidenziando anzitutto come gli organi di amministrazione societari debbano rispettare i rigorosi limiti dimensionali previsti dalla legge.
Il quadro normativo si compone, peraltro, non solo del l’articolo 4, comma 5 del Dl spending review, ma anche dell’articolo 1, comma 729 della legge 296/2006: entrambe le disposizioni prevedono una composizione che può variare da un numero massimo di 3 membri a un numero massimo di 5 per le società a capitale interamente pubblico.
I parametri della rilevanza e della complessità delle attività svolte indicati dalla norma del 2012 devono essere rapportati al riferimento di valore stabilito dalla norma del 2006, che individua il discrimine nel valore di due milioni di euro del capitale sociale.
La scelta dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate deve comprendere anche la designazione di almeno due o tre dipendenti degli enti locali soci (a seconda che il cda sia composto nel massimo da tre o cinque componenti), i quali hanno l’obbligo di riversare i compensi alle proprie amministrazioni.
Gli altri amministratori (che possono essere soggetti esterni all’ente socio) dovranno essere scelti o designati nel rispetto degli indirizzi elaborati dal Consiglio comunale o provinciale.
La Corte dei conti lombarda evidenzia tuttavia come i soci pubblici possano optare per l’amministratore unico al posto del cda, sia nelle società che gestiscono servizi pubblici sia in quelle che gestiscono attività strumentali, in quanto tale soluzione rientra pienamente nella ratio di risparmio della spending review. In tal caso, tuttavia, risulta evidente come l’amministratore possa essere scelto, a discrezione dell’ente locale socio, tra propri dipendenti o soggetti esterni.
Nel nominare gli amministratori destinati a ricoprire il ruolo di componente del cda o di amministratore unico gli enti locali di dimensioni maggiori devono tener conto del nuovo limite posto dall’articolo 7, comma 2 del Dlgs 39/2013. La disposizione, infatti, impedisce che a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da enti locali della stessa Regione siano conferiti incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una Provincia, di un Comune o di un’unione di Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti.
In altre parole chi è stato presidente di una società partecipata non può essere nominato nel cda della stessa società. Inoltre, per i dirigenti delle amministrazioni locali che svolgono attività di controllo sulle partecipate occorre tener conto dell’incompatibilità determinata dall’articolo 9, comma 1, dello stesso Dlgs 39/2013.


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