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Ricongiungimento dei genitori-lavoratori con figli minori di tre anni
Tutela e sostegno della maternità e della paternità in merito all’assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche.

Con modifica realizzata dall’art. 3, comma 105, della legge finanziaria per l’anno 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350) è stato inserito nel d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, l’art. 42 bis, relativo all’assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche.

La disposizione prevede che il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.

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