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Polo unico visite fiscali: ulteriori indicazioni operative
Il Messaggio Inps n. 4282 del 31 ottobre 2017 fornisce ulteriori indicazioni operative e chiarimenti  in merito alle attività da svolgere, in sede di visita medica ambulatoriale, conseguenti ad assenza del lavoratore pubblico al domicilio di reperibilità.

Il Messaggio Inps n. 4282 del 31 ottobre 2017 fornisce ulteriori indicazioni operative e chiarimenti in merito alle attività da svolgere, in sede di visita medica ambulatoriale, conseguenti ad assenza del lavoratore pubblico al domicilio di reperibilità.

L’Inps stabilisce che il medico deve sempre effettuare la convocazione a visita ambulatoriale, nell’ambito delle attività del Polo unico sia qualora la visita domiciliare:

Ciò al fine di completare adeguatamente il processo di verifica delle assenze per malattia del dipendente pubblico, alla luce dell’attuale normativa che attribuisce all’Inps la competenza esclusiva in materia.

Nel messaggio n. 4282 si ricorda anche che:

a) è di esclusiva competenza dell’amministrazione pubblica di appartenenza la valutazione delle giustificazioni di assenza al domicilio quando tali valutazioni richiedano competenze di tipo amministrativo, nel rispetto della specifica normativa relativa al pubblico impiego;
b) è previsto l’esame delle giustificazioni, da parte dell’Ufficio medico legale Inps territorialmente competente, qualora queste abbiano carattere prettamente sanitario.

Operativamente

Se il lavoratore:

> produce una documentazione di tipo amministrativo,
> produce una documentazione di tipo sanitario, dal cui esame non si possa concludere per la giustificabilità (es. visita medica o esame specialistico che non rivesta carattere d’urgenza),
> non produce alcun documento giustificativo,

nel suddetto modello deve essere valorizzato il campo “competenza amministrativa”, illustrando nelle note che si rimanda il parere all’Amministrazione di appartenenza, senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore.

Infatti, il datore di lavoro pubblico ha l’onere e il potere non solo di decisione, ma anche di valutazione della giustificazione dell’assenza.

> produce documenti giustificativi sanitari, il cui esame consente di concludere per la giustificabilità dell’assenza dal domicilio, nel modello deve essere valorizzato il campo “sì” della sezione “Assenza giustificabile” e l’annotazione deve esprimere, quindi, tale valutazione di giustificabilità, senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore.

>> LEGGI il MESSAGGIO INPS


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