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Pa in giudizio sul fronte efficienza

Fonte: Il Sole 24 Ore

L’azione ha matrice collettiva ma può essere promossa anche da singoli in caso di lesioni a interessi comuni di più soggetti La «class action» al Tar Contro l’inefficienza che produce lesioni a interessi collettivi PAGINE A CURA DI Umberto Fantigrossi L J azione per l’efficienza delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari pubblici, prevista dal Dlgs 15 del 2009, è lo strumento che ha trasformato il principio di buona amministrazione in un vero diritto, azionabile in giudizio dai cittadini. Il percorso è stato lungo e non si può dire certamente compiuto, ma la legge costituisce uno dei tasselli più significativi di quel grande processo di riforma degli apparati pubblici orientato a far sì che la legalità formale non fosse l’unico vincolo per l’azione amministrativa, e che l’efficienza diventasse altrettanto giuridicamente rilevante. Lo strumento in questione è specificatamente orientato al settore pubblico (enti pubblici e privati gestori di servizi pubblici) e presenta significative differenze con l’azione collettiva prevista a tutela dei consumatori. Differenze che riguardano sia i presupposti sia, in particolare, l’esito dell’azione, che – nel caso dell’azione per l’efficienza – non può essere quello di assicurare un risarcimento economico. Infatti, per comprendere bene questo rimedio, è opportuno partire dal fondo e cioè dal contenuto della sentenza che il Tar è autorizzato a emettere, in base all’articolo 4, comma 1, della legge, se accoglie la domanda con la quale si erano contestati il non corretto svolgimento dell’azione amministrativa o l’erogazione di un servizio con inosservanza di obblighi o standard stabiliti nell’interesse dell’utenza. La disposizione stabilisce che in questi casi il giudice ordina alla pubblica amministrazione, o al concessionario, di porre rimedio a tale situazione entro un congnio termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie e umane già assegnate in via ordinaria, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il concetto si lega conia previsione dell’articolo i-bis, in base al quale, nel valutare la sussistenza della lesione agli interessi di chi propone l’azione, il giudice tiene conto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione dei soggetti chiamati in causa. Se questo profilo costituisce certamente un elemento di incertezza, si deve peraltro anche ammettere che il giudice (e quindi 0 ricorrente) può comunque entrare in qualche modo nell’ambito dell’organizzazione amministrativa (e della gestione del servizio) per sindacare il corretto uso delle risorse, in rapporto a parametri e criteri necessariamente previamente individuati e resi trasparenti. Un passo in più Attraverso il sindacato sul rispetto di standard di buona organizzazione e di efficienza nell’erogazione dei servizi, il controllo giudiziale va oltre il tradizionale sindacato sugli atti dell’amministrazione e si sposta in ambiti in precedenza di esclusiva pertinenza dei vertici politici dei singoli enti. Questo è il necessario portato della volontà, in raccordo con una tendenza che viene dagli ordinamenti sovranazionali e da quello comunitario in particolare, di rendere la buona amministrazione e l’uso delle risorse pubbliche una questione che attiene anche alla sfera delle singole persone e che, quindi, è fatta oggetto di una posizione soggettiva azionabile in giudizio. Il singolo, quindi, può agire in giudizio, ma deve provare sia che l’inefficienza lamentata produce una lesione diretta, concreta e attuale ai propri interessi, sia che questa sua situazione è (anche solo potenzialmente) comune a una pluralità di utenti e consumatori. Da qui si comprende perché questa azione correttiva, pur essendo azionabile dal singolo cittadino, ha una matrice collettiva. E, come tale, di essa si possono awalere anche le associazioni o i comitati a tutela degli interessi dei propri associati, mentre i soggetti che si trovano nella medesima situazione di chi ha promosso il giudizio vi possono intervenire. Il che appare certamente coerente con l’obiettivo che si è posto il legislatore, quello di mettere a disposizione uno strumento ulteriore, di tipo giudiziale e diffuso, per assicurare il buon andamento della Pa e l’erogazione qualitativamente adeguata dei servizi pubblici. I limiti Forse i limiti che il ricorso per l’efficienza dell’amministrazione incontra non stanno tanto nella clausola relativa alle «risorse disponibili» o nell’impossibilitàper il giudice di condannare al risarcimento del danno, quanto nell’eccessiva larghezza con cui sono state identificate le pubbliche autorità che sono escluse dalla disciplina in questione, nonché nella necessità, per operare a largo raggio, che tutte le amministrazioni si dotino di strumenti di regolazione della qualità (e di carte dei servizi adeguate), rispetto ai quali possano compiutamente apprezzarsi gli scostamenti. Relativamente al primo profilo appare certamente eccessiva l’esclusione, contenuta all’articolo i-ter, non solo degli organi giurisdizionali, delle assemblee legislative e degli altri organi costituzionali (giustificate dalla diversa natura delle funzioni svolte rispetto all’amministrazione pubblica propriamente inte-, sa) ma anche della presidenza del Consiglio dei ministri e delle autorità amministrative indipendenti La prima, essendo collocata proprio al vertice della piramide burocratica, non dovrebbe sfuggire al sindacato di efficienza, come del resto anche le seconde, avendo importanti funzioni di regolazione e di controllo della qualità in significativi settori di pubblico servizio. Quanto al regime transitorio, che avrebbe potuto mettere in quarantena questo ricorso in assenza di norme attuative, è intervenuto il Consiglio di Stato (sezione IV, sentenza 3512 del 2011), affermando l’esperibilità dell’azione nel caso in cui l’amministrazione non abbia emanato atti generali che avrebbe dovuto emanare entro scadenze stabilite dalla legge. A un pronto avvio dello strumento ha contribuito anche la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) che, con la delibera 1 del 2010, ha individuato, in via provvisoria, degli standard di qualità dei servizi pubblici e, con la successiva delibera 88, sempre del 2010, ha dettato linee guida e tabelle esemplificative allo stesso fine, per i servizi di gestione dei rifiuti ordinari, per il trasporto pubblico urbano e per lo sportello-anagrafe. ILQUESITO Esiste la possibilità di agire contro la pubblica amministrazione inefficiente promuovendo un ‘azione collettiva? In molti settori della pubblica amministrazione assistiamo spesso impotenti allo spreco di risorse, a ritardi e inefficienze. Hi pare di aver letto che da qualche tempo è possibile promuovere un ‘azione giudiziaria davanti al Tar per ottenere un ordine del giudice a rispettare gli standard di qualità. Vorrei sapere quali procedure si devono seguire e con quali possibili risultati. A. M.-FOGGIA PA, PUBBLICO IMPIEGO E CONTROVERSIE Nelfascicolo con la copertina di colore blu le risposte ai quesiti dei lettori in tema di pubblica amministrazione, controversie legali estradali, tutela dei consumatori I «successi» II ricorso per l’efficienza: le principale più recenti sentenze di accoglimento 20 gennaio 2011 n. 552 Tar Lazio, Roma, sezione Ili-bis Su ricorso del Codacons, ordina ai ministeri dell’Istruzione e dell’Economia di emanare il piano generale di edilizia scolastica per fronteggiare il problema delle cosiddette “classi-pollaio” 23 settembre 2011 n. 478 Tar Basilicata, Potenza, sezione I Su ricorso dell’Associazione Agorà digitale, ordina alla Regione la pubblicazione degli indirizzi Pec e di rendere effettivo il diritto degli utenti di comunicare con gli uffici attraverso la posta elettronica certificata 14 marzo 2012 n. 559 Tar Sicilia, Palermo, sezione I Su ricorso dell’associazione Nuove Ali di Agrigento, ordina alla Regione di predisporre e attuare il piano per gli insegnanti ed educatori relativo all’autismo, e di elaborare specifiche indicazioni per attuare i piani di lavoro educativi personalizzati delle persone autistiche © 4 aprile 2012 n. 707 Tar Sicilia, Palermo, sezione I Su ricorso dell’associazione Nuove Ali di Agrigento, ordina alla Regione l’adozione delle direttive per i piani personalizzati di assistenza per i minori affetti da disabilità 0 1° ottobre 2012 n. 8231 Tar Lazio, Roma, sezione I Su ricorso dell’Associazione Amici dei Bambini Onlus, ordina al ministero della Giustizia di mettere in funzione la banca dati dei minori adottabili e delle coppie disponibili LA CARATTERISTICA L’azione che contesta l’operato di protagonisti del settore pubblico non può mirare a ottenere un risarcimento economico LA LEGITTIMAZIONE Possono agire singoli titolari di interessi giuridicamente rilevanti (omogenei a pluralità di soggetti) e associazioni «rappresentative»


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