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Il contratto con la Cassa «pesa» sui dirigenti
Il mancato rispetto dei termini è rilevante sulle valutazioni di performance

Fonte: Il Sole 24 Ore

Con la conversione in legge del decreto legge n. 35 del 2013 si entra nel vivo della procedura per consentire agli enti locali il pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012.
Ruolo fondamentale è stato assunto dalla Cassa depositi e prestiti Spa, e con l’Addendum firmato con il ministero dell’Economia e delle finanze sono state fissate le modalità e le condizioni per lo sblocco dei pagamenti.
Il Parlamento ha modificato le dotazioni per enti locali e regioni; aumentano gli stanziamenti per gli enti locali che si rivolgeranno alla Cassa depositi e prestiti entro il 30 settembre 2013.

La responsabilità

Nel testo definitivo viene rivisto il sistema delle responsabilità. Inizialmente, tutto il peso dell’operazione con la Cdp sembrava essere caricato sulle spalle del responsabile finanziario, che, pur rimanendo l’attore principale, è ora in buona compagnia. Il comma 13 bis, articolo 1, stabilisce che il mancato rispetto dei termini e degli adempimenti «è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili»; richiamata anche la responsabilità disciplinare.
Ottenuta la concessione, gli enti dovranno fare i conti con i pagamenti e preoccuparsi di rendicontare e restituire le rate di ammortamento.
Firmati i contratti di concessione, ad avvenuta erogazione gli enti procedono con urgenza, entro 30 giorni, a pagare i fornitori.
Al responsabile finanziario, ovvero ad «altra persona formalmente indicata dall’ente medesimo», spetta certificare le liquidazioni effettuate, utilizzando la modulistica allegata al contratto, e produrre le relative registrazioni contabili (articolo 1, comma 14).
Agli enti già colpiti dalle procedure di riequilibrio pluriennale finanziario si danno invece termini più ampi. Tali enti, infatti, ottenuta la concessione dalla Cdp, avranno 60 giorni, non più 30, per deliberare le opportune modifiche al piano di riequilibrio (articolo 1, cmma 15).
Alleggerite anche le sanzioni per chi non ha rispettato il Patto di stabilità nel 2012 ed ha effettuato i pagamenti secondo gli spazi finanziari richiesti con le procedure del Dl. In sostanza, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, oggi fondo di solidarietà comunale, avviene al netto di tali pagamenti (articolo 1, comma 17 quater). Dalla lettura del contratto di anticipazione emergono alcune riflessioni sulle responsabilità relative non tanto all’attivazione delle procedure, quanto alla gestione.

Il contratto

Con la sottoscrizione del contratto, l’ente deve dichiarare di non avere disponibilità liquide per pagare i propri fornitori, si impegna a comunicare ai propri creditori l’importo e i tempi entro i quali avverrà la liquidazione e a pubblicare i pagamenti effettuati sul sito Internet. Ma a chi compete la scelta di utilizzare la Cdp e non le anticipazioni di cassa, peraltro aumentate da 3 a 5 dodicesimi ? (si veda articolo accanto).
Il responsabile finanziario sottoscrive la certificazione analitica dei pagamenti effettuati e, soprattutto, garantisce l’ordine di priorità stabilito dalla norma per i pagamenti: crediti non oggetto di cessione pro-soluto; crediti più antichi.
Pertanto, ottenuta l’erogazione, l’ente ha 30 giorni per effettuare i pagamenti e 45 giorni, dalla data dell’erogazione, per certificare il tutto.
Il responsabile finanziario dovrà provvedere agli stanziamenti di bilancio delle rate di ammortamento per l’intera durata dell’anticipazione. La mancata restituzione di una rata viene recuperata dall’agenzia delle Entrate trattenendo i relativi importi dai riversamenti dell’Imu.

Gli interessi di mora

E a carico di chi sono gli interessi di mora (tasso iniziale aumentato del’1%) applicati in caso di ritardo? Sarà sempre l’ufficio finanziario a doversi preoccupare di pagare la rata alle scadenze annuali previste nel piano di ammortamento. Sempre che, la Cdp non risolva anticipatamente il contratto.
Il Tesoriere dovrà comunque monitorare i rimborsi; lo stesso, infatti, opera a fronte di un’autorizzazione permanente di addebito delle rate dovute.
A parte la complessità, e a scanso di equivoci, l’aspetto più importante è il raggiungimento dell’obiettivo: ridare fiato al sistema economico produttivo.

L’iter

01|GESTIONE DELLA PROCEDURA
– Erogazione 2013: 7° giorno lavorativo successivo alla data di accettazione del contratto
– Erogazione 2014: 28 febbraio 2014
– Ad avvenuta erogazione, i pagamenti ai fornitori devono essere effettuati entro 30 giorni
– Per le rendicontazioni dei pagamenti e relative registrazioni contabili il termine fissato è di 45 giorni dall’erogazione

02|INADEMPIMENTI
– Mancato rimborso: la Cdp comunica all’Agenzia delle Entrate entro il 15 giugno di ciascun anno
– Agenzia delle Entrate recupera attraverso i minori riversamenti a titolo di Imu
– Per ritardato pagamento: interessi di mora pari al tasso di concessione + 1%

03|LE VIA DI FUGA
– Per gli Enti ritardatari: presentazione delle domande entro il 30 settembre 2013
– Concessione: entro il 31 ottobre 2013


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