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Progettazione, stop agli incarichi tra Pa
Consiglio di Stato: è necessaria la gara

Fonte: Il Sole 24 Ore

Stop agli incarichi diretti tra Pa. Società di ingegneria (Oice) e professionisti vincono una storica battaglia contro l’assegnazione di servizi di progettazione tra le amministrazioni, senza passare per il mercato con la pubblicazione di una gara. Con la sentenza 3849 del 15 luglio 2013 il Consiglio di Stato ha affermato che sono in via generale vietati gli accordi diretti tra amministrazioni (ex articolo 15 legge 241/1990) per lo svolgimento di un servizio se c’è il versamento di un corrispettivo e se tale servizio può essere reperito anche sul mercato. In questi casi, è il principio stabilito dalla sentenza, è necessaria una gara pubblica per l’affidamento dell’incarico. Unica eccezione, che giustifica dunque l’incarico diretto, è la presenza di un «interesse comune» tra le due amministrazioni, come ad esempio una Asl che affida un incarico in materia sanitaria a un’azienda ospedaliera. Ma sono senz’altro esclusi tutti i casi, più frequenti, in cui si affida a tecnici dell’Università incarichi di ricerca o di progettazione.

Il caso specifico riguardava un affidamento da 200mila euro disposto in via diretta dalla Asl di Lecce all’Università del Salento per lo svolgimento di verifiche sulla vulnerabilità sismica di strutture ospedaliere. La sentenza del Consiglio di Stato – nel riconoscere che il contratto vedeva la Asl beneficiare dietro corrispettivo del servizio svolto dall’Università che, a sua volta, si poneva come «operatore economico privato che offre sul mercato servizi rientranti nel campo di applicazione delle direttive Ue» – recepisce in toto le considerazioni della Corte di giustizia europea del 19 dicembre (causa C 159/11). In quella pronuncia i giudici europei avevano dichiarato illegittimi gli accordi di collaborazione stipulati fra amministrazioni e Università per affidare in via diretta e senza gara, incarichi per servizi di ingegneria e di consulenza; la sentenza aveva affermato che gli accordi previsti dalla legge 241/90 non possono essere utilizzati per eludere l’obbligo di affidare a terzi con gara contratti a titolo oneroso e sono legittimi soltanto se prevedono una effettiva cooperazione fra i due enti per l’adempimento comune di un servizio pubblico, senza prevedere un compenso. Dopo la sentenza di primo grado del Tar Puglia, che aveva dichiarato illegittimo l’affidamento diretto dell’incarico all’Università, per omesso ricorso alle procedure di evidenza pubblica, il Consiglio di Stato aveva rimesso la questione alla Corte di giustizia in via pregiudiziale sulla legittimità degli accordi ex articolo 15 della legge 241/90. La Corte europea aveva affermato la violazione delle norme delle direttive appalti in quanto l’accordo non costituiva una forma di cooperazione in comune di attività fra due amministrazioni aggiudicatrici (cioè l’adempimento in comune di una funzione di servizio pubblico, così come prevede la legge 241/90), bensì un vero e proprio contratto di consulenza per servizi a fronte del pagamento di un compenso per il quale occorreva procedere con gara.


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