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Enti locali, riforma possibile senza legge costituzionale

Fonte: Il Sole 24 Ore

La riforma degli enti locali non può essere effettuata con decreto legge, mentre non è indispensabile la legge costituzionale. La modifica del territorio delle province richiede l’iniziativa dei comuni e l’acquisizione del parere delle regioni. Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale 220/13, le cui motivazioni sono state depositare ieri. Vengono così cancellate le disposizioni dei Dl 201/11 e 95/12 che limitavano i compiti delle province al coordinamento, ne riformavano gli organi di governo e i meccanismi elettorali, imponevano il trasferimento delle loro risorse e del loro personale, dettavano i principi per il loro riordino territoriale e le abrogavano nelle città metropolitane. La sentenza afferma in primo luogo il principio che si possono consentire interventi nelle materie attribuite alla competenze legislativa esclusiva dello Stato tramite i provvedimenti d’urgenza solamente «su singole funzioni degli enti locali, su singoli aspetti della legislazione elettorale o su specifici profili della struttura e composizione degli organi di governo» e non certo per dare corso a interventi organici di riforma. I provvedimenti d’urgenza devono peraltro limitarsi a contenere disposizioni immediatamente applicabili. La mancanza del requisito dell’urgenza è implicitamente stata riconosciuta dallo stesso legislatore nel momento in cui, con la legge 228/12, ha sospeso per un anno l’applicazione di buona parte della riforma. Si «conferma la palese inadeguatezza dello strumento del decreto-legge a realizzare una riforma organica e di sistema, che non solo trova le sue motivazioni in esigenze manifestatesi da non breve periodo, ma richiede processi attuativi necessariamente protratti nel tempo, tali da poter rendere indispensabili sospensioni di efficacia, rinvii e sistematizzazioni progressive, che mal si conciliano con l’immediatezza di effetti connaturata al decreto-legge, secondo il disegno costituzionale». Da ciò non si deve trarre la conseguenza dichiarata espressamente che occorre necessariamente una legge costituzionale per una riforma compiuta: è questa una indicazione che assume una notevole rilevanza per il futuro. La sentenza si limita ad affermare unicamente che i decreti legge in queste materie possono introdurre solo «misure meramente organizzative». L’istituzione di nuove province e/o la loro cancellazione deve, e siamo alla ulteriore censura, essere precedute dalla iniziativa dei comuni e dal parere delle regioni: il rispetto di tale procedura ha un carattere vincolante. È evidente che questi obblighi procedurali non si conciliano con il carattere urgente dei decreti legge. Viene infine stabilita l’illegittimità dell’obbligo prescritto alle regioni a statuto speciale di adeguare sollecitamente i loro ordinamenti alla riforma. Occorre, infine, ricordare alcune ulteriori ed importanti indicazioni. L’obbligo dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti a centrali uniche di committenza non si applica nelle regioni a statuto speciale. Sono legittime le disposizioni sulle unioni dei comuni. È legittimo il disporre il carattere onorifico della presenza nei consigli circoscrizionali, salvo che nelle città metropolitane; con il chiarimento che anche questa disposizione non si applica nelle regioni a statuto speciale. Infine, si ribadisce che le regioni sono legittimate a sollevare la questione di legittimità costituzionale anche a tutela degli interessi degli enti locali. Mentre i ricorsi dei comuni e delle province, anche nella forma di adesione a quelli delle regioni, non possono essere in questa sede esaminati.


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