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Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito - Indicazioni operative Ministero del lavoro
In merito alle misure di sostegno al reddito introdotte dall’articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016, a seguito degli eventi sismici che si sono verificati a far data dal 24 agosto 2016, il Ministero del Lavoro fornisce indicazioni operative

In merito alle misure di sostegno al reddito introdotte dall’articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016, a seguito degli eventi sismici che si sono verificati a far data dal 24 agosto 2016, il Ministero del Lavoro fornisce indicazioni operative, nella circolare n. 9/2017.

La disposizione di cui al richiamato art. 12 del D.L. 9 febbraio 2017 n. 8 ha previsto che la Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni continui ad operare nel 2017, fino all’esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite, considerate quali limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell’individuazione dell’ambito di riconoscimento delle predette misure.

La norma sopra richiamata non introduce alcun limite temporale e, quindi, l’indennità può essere concessa, nell’anno 2017, anche per un periodo superiore ai quattro mesi, nel rispetto delle disponibilità finanziarie previste dal decreto-legge n. 189/2016 e secondo la ripartizione tra le singole Regioni, così come disposta dalla Convenzione del 23 gennaio 2017.

Inoltre, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra i soggetti beneficiari dell’indennità collegata agli eventi sismici del 2016 rispetto ai soggetti che abbiano subito danni a seguito di eventi sismici verificatisi nel 2017, il Ministero ritiene opportuno fornire un’interpretazione dell’articolo 12 del decreto-legge n. 8 del 2017.

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